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Imprese del gioco: quando applicare l’imposta di bollo sulle fatture e ricevute esenti Iva

11 ottobre 2013 - 13:32

“In considerazione dell’esenzione iva prevista per le operazioni di raccolta del gioco dall’art. 10 co.1 n.7) del Dpr 633/1972 ed al recente aumento dell’imposta di bollo riteniamo opportuno fare nuovamente il punto sulle disposizioni in materia di imposta di bollo”. È quanto rende noto il consulente fiscale di As.Tro, Marco Minoccheri.

Scritto da Redazione
Imprese del gioco: quando applicare l’imposta di bollo sulle fatture e ricevute esenti Iva

Secondo quanto stabilito dall’art. 13 della tariffa allegata al DPR 642/72, “la marca da bollo di Euro 2,00 (importo aumentato il 26 giugno scorso) deve essere applicata su fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o conseguiti pure tramite terzi; ricevute o quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se il documento indica un importo superiore a Euro 77,47.

Al momento di emissione della fattura nei rapporti esercente gestore concessionario è necessario verificare non solo l’assoggettabilità o meno all’IVA, ma anche quella relativa all’imposta di bollo che spesso deve essere applicata al documento.

A tal riguardo sono totalmente esentati dall’applicazione del bollo fatture e altri documenti di cui agli artt. 13 e 14 della Tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA. Sono inoltre esenti le fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, le fatture pro-forma, le fatture prodotte in copia per la realizzazione di esportazioni di merci.

Non vengono pertanto assoggettate all’imposta di bollo :

• Le operazioni assoggettate a IVA

• Le operazioni di reverse charge interno

• Le operazioni con IVA assolta in modalità speciale (es. editoria)

• Le cessioni comunitarie di merci

• Le esportazioni

• I servizi internazionali connessi all’esportazione di beni

Invece se il documento è di importo superiore a Euro 77,47 sono soggette all’imposta di bollo di € 2,00

• Le operazioni esenti art.10

• Le operazioni escluse art.15

• Le operazioni relative a trattati e accordi internazionali di cui all’art.72

• Le cessioni verso esportatori abituali di cui all’art.8 lett. c)

• Le fatture emesse dai contribuenti minimi di cui all’art.1 c.100 L.244/2007

• I servizi internazionali non connessi a beni in esportazione, ci sui all’art.9.

Le operazioni fuori campo IVA art.2, 3, 4, 8, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies scontano normalmente l’imposta di bollo, salvo i casi espressi di deroga (es. buste paga dipendenti)”.

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