In particolare, spiega As.tro, da tale data:
- per le "attività di intrattenimento" è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, oltre che l'IVA secondo uno speciale regime forfetario (salvo opzione per il regime ordinario);
- per le altre "attività di spettacolo", è dovuta l'IVA nei modi ordinari, tranne per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti per i quali è previsto un regime semplificato forfetario.
L'imposta sugli intrattenimenti infatti è un'imposta a cui sono assoggettati gli introiti derivanti da alcune attività del settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi. È regolata dal D.Lgs. n. 60 del 26.02.1999 e ha sostituito, dal 1° gennaio 2000, la precedente "imposta sugli spettacoli".
Tale tributo è applicabile esclusivamente ad alcune attività che scontano, dunque, l'imposta sugli intrattenimenti, disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972, n. 640, ma soggiacciono anche all'Iva, nella forma del regime speciale dettato dall'art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972.
L'imposta sugli intrattenimenti e la differenza tra "intrattenimento" e "spettacolo"
L'"imposta sugli intrattenimenti" è un'imposta a cui sono assoggettati gli introiti derivanti da alcune attività del settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.
È regolata dal D.Lgs. n. 60 del 26.02 e secondo quanto chiarito nella Circolare n. 165/E del 07.09.2000 dell'Agenzia delle Entrate l'intrattenimento comprende le attività che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento.
Lo spettacolo, invece, è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale.
Pertanto:
A) l'intrattenimento:
comprende le attività che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento;
B) lo spettacolo:
è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale.
Ciò che li differenzia è l’atteggiamento dello spettatore: nel caso degli spettacoli l’utente è passivo e si limita ad assistere (come nel caso di una partita in televisione), mentre negli intrattenimenti lo spettatore è attivo (l’esempio classico è la festa da ballo).
LE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
Ai fini fiscali, sono considerate "attività di intrattenimento" soggette all'imposta sugli intrattenimenti i giochi e le altre attività indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ovvero:
- esecuzioni musicali di qualsiasi genere (esclusi i concerti vocali e strumentali) e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
- utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli che in associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;
- ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
- esercizio del gioco nella case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. In tali casi, è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, oltre che l'IVA secondo uno speciale regime forfetario (salvo opzione per il regime ordinario).
LE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO
Per "attività di spettacolo", ai fini fiscali, si devono intendere quelle elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, ovvero:
- spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque e ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgano;
- esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- mostre e fiere campionarie;
- esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle Finanze ed altre manifestazioni similari;
- prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
Gli spettacoli sono soggetti solo all’Iva, mentre gli intrattenimenti sono soggetti sia all’Iva che all’imposta sugli intrattenimenti.
In realtà, all’interno degli intrattenimenti è prevista un’ulteriore suddivisione:
- quando si esegue musica dal vivo per un tempo non superiore al 50% della musica eseguita, gli intrattenimenti sono assimilati agli spettacoli e sono quindi soggetti solo all’Iva.
- quando la percentuale resta sotto il 50%, gli eventi sono soggetti sia all’Iva che all’imposta sugli intrattenimenti.
I SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA
È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività indicate alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 ovvero esercita case da gioco.
Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge a un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.
LA BASE IMPONIBILE
La base imponibile su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti è costituita da:
- l'importo dei singoli titoli di accesso (es.: biglietti, abbonamenti) venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attività, al netto dell'IVA;
- gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
- i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
- l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
Se gli intrattenimenti sono organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
- sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;
- sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;
- sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per:
- gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti;
- i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
- l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività
Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza di attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.
Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.
Nel caso in cui le attività di intrattenimento siano svolte per destinare gli introiti a enti pubblici e Onlus al fine di beneficienza, la base imponibile relativa a tali introiti è ridotta del 50%, a condizione che gli intrattenimenti organizzati a tal fine non superino le 12 giornate di attività nel corso dell'anno.
Per le prestazioni rese in abbonamento, la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.
Per i soggetti che esercitano l'attività di esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive e accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi, la base imponibile è determinata nella misura del 50% dei proventi conseguiti.
Per quelli che esercitano le attività di intrattenimento di minima importanza e per quelle soggette a imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, la base imponibile è costituita dal 50% dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano stati di importo non superiore a € 25.822,85 (cinquanta milioni delle vecchie lire).
È data comunque facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.
LE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Le aliquote dell'imposta sugli intrattenimenti variano dal 6% al 60% a seconda del tipo di attività e sono indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972.
In particolare, le aliquote previste sono le seguenti:
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
ALIQUOTA 16%
ESECUZIONI MUSICALI DI QUALSIASI GENERE (AD ESCLUSIONE DEI CONCERTI) E STRUMENTALI E TRATTENIMENTI DANZANTI ANCHE IN DISCOTECHE E SALE DA BALLO QUANDO L'ESECUZIONE DI MUSICA DAL VIVO È DI DURATA INFERIORE AL 50% DELL'ORARIO COMPLESSIVO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'ESERCIZIO
ALIQUOTA 8%
UTILIZZAZIONE DEI BIGLIARDI, DEGLI ELETTROGRAMMOFONI, DEI BIGLIARDINI E DI QUALSIASI TIPO DI APPARECCHIO E CONGEGNO A GETTONE, A MONETA O SCHEDA, DA DIVERTIMENTO O TRATTENIMENTO, ANCHE SE AUTOMATICO O LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO SIA IN CIRCOLI CHE IN ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE; UTILIZZAZIONE LUDICA DI STRUMENTI MULTIMEDIALI; GIOCO DEL BOWLING; NOLEGGIO GOKART
ALIQUOTA 60%
INGRESSO NELLE SALE DA GIOCO O NEI LUOGHI SPECIFICATAMENTE RISERVATI ALL'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE
ALIQUOTA 10%
ESERCIZIO DEL GIOCO NELLA CASE DA GIOCO E NEGLI ALTRI LUOGHI A CIÒ DESTINATI
ALIQUOTA 6%
UTILIZZO DI APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO DI CUI ALL'ARTICOLO 110 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, DI CUI AL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773
Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella Tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti stabilita dalla Tariffa stessa per quegli intrattenimenti con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta sugli intrattenimenti organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile dovrà essere determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 544/1999, l'imposta sugli intrattenimenti va versata mediante modello F24 (codice tributo "6728") entro il giorno 16 del mese successivo per le attività a carattere continuativo svolte in ogni mese solare ed entro 5 giorni dalla conclusione della manifestazione per le attività occasionali.
IL REGIME FISCALE IVA
Le attività di intrattenimento beneficiano del regime speciale Iva previsto dall’articolo 74, comma 6, Dpr n. 633/1972, in virtù del quale la detrazione Iva relativa alle operazioni imponibili effettuate è consentita su base forfetaria in misura pari al 50% dell'imposta. A tali attività, in particolare, l'Iva si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli (di cui al Dpr n. 640/1972) ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima.
Occorre tener presente che se nell'esercizio delle attività soggette all’imposta sugli spettacoli vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’Iva si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione e in misura pari a un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
Resta, comunque, impregiudicata la facoltà per le imprese di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per cinque anni.