Studi di settore: le aziende del gioco possono giustificare le anomalie del 2012 entro febbraio
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, il software ‘Segnalazioni 2013’, destinato ai soggetti interessati che vogliono comunicare all’amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012. Inoltre, tramite l’applicativo è possibile comunicare le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi per il 2012.
Scritto da Redazione
È quanto rende noto il consulente fiscale As.Tro, Marco Minoccheri.
Il software consente ai contribuenti di segnalare, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Amministrazione finanziaria, le motivazioni e le giustificazioni che hanno comportato situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza rispetto ai parametri stabiliti dagli studi di settore per il periodo d’imposta 2012. Con lo stesso programma, anche quest’anno, è inoltre possibile preparare e inviare telematicamente la comunicazione con la quale spiegare le cause che hanno determinato, sempre in riferimento al 2012, l’inapplicabilità o l’esclusione dagli studi.
Il programma è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il percorso da seguire è: ‘Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore – Applicazioni informatiche di supporto - Segnalazioni 2013’. I canali telematici di trasmissione utilizzabili, File Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure Entratel, rimarranno aperti dal 5 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014. La procedura permette ai contribuenti di rappresentare fatti e circostanze relativi a situazioni di: non congruità, anche a fronte di una “non normalità economica”; non coerenza; non normalità, anche se congrui. Inoltre, sempre tramite questa procedura, i contribuenti possono evidenziare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o d’inapplicabilità agli studi di settore. Si ricorda che, in materia di studi di settore, a seguito delle modifiche apportate dal Dl 16/2012 convertito, l’Agenzia può procedere ad accertamento induttivo in caso di: omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti; indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti; infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione (ciò significa che, al superamento della soglia di 50.000 euro, si prescinde dallo scostamento del 15%). Pertanto, oltre all’omissione del modello, assumono rilevanza errori od omissioni che influiscono sul computo dei ricavi/compensi determinando scostamenti superiori al 15% o a 50.000 euro. Ai fini dell’induttivo, invece, non determinano conseguenze quegli errori che cadono su dati descrittivi, che non incidono sulla funzione di regressione dello studio.