Entra in vigore dal 1° settembre la legge del 18 febbraio 2024 che modifica la legge del 7 maggio 1999 del Belgio sui giochi, scommesse, stabilimenti da gioco e la protezione dei giocatori. L'articolo 3 viene evidenziato che “ non sono giochi d'azzardo ai sensi della presente legge l'esercizio di sport, giochi che offrono al giocatore o allo scommettitore come unica posta il diritto di continuare il gioco gratuitamente e questo, per un massimo di cinque volte”. A questi si aggiungono “i seguenti giochi, purché richiedano una posta molto limitata e possano procurare al giocatore o allo scommettitore solo un vantaggio materiale di valore modesto
Tra questi ci sono “giochi di carte o da tavolo, esclusi quelli di carattere automatico, giocati al di fuori della classe I e II delle sale da gioco; giochi gestiti in parchi di divertimento o da aziende fieristiche in occasione di fiere, fiere o altre occasioni e in occasioni simili; giochi organizzati occasionalmente e al massimo quattro volte l'anno da un'associazione locale sul occasione di un particolare evento o da un'associazione di fatto con scopo sociale o filantropico ovvero da un'associazione senza scopo di lucro a vantaggio di un'opera sociale o filantropica”.
L'amministrazione comunale può sottoporre i giochi di cui al comma 1, comma 3 ad autorizzazione preventiva ea condizioni di esercizio non tecniche. Il Re determina, in applicazione dei paragrafi 1, 2. e 3., le condizioni del tipo di stabilimento, del tipo di gioco, dell'importo della posta e del vantaggio che può essere concesso."
A questo si aggiunge che l’articolo 15/ 3 della stessa legge è integrato dal comma 7 così formulato: “Quando la commissione constata che un giocatore, il cui operatore non ha verificato l'età all'ingresso o il cui operatore ha constatato che non aveva raggiunto l'età minima di cui all'articolo 54, ma gli ha comunque concesso l'accesso, la commissione può decidere che l'intera puntata venga restituita a detto giocatore”.
Nell'articolo 27 della stessa legge tra i commi 1 e 2 è inserito il seguente: “È vietato l'accumulo di più licenze aggiuntive di classi distinte che passano attraverso gli strumenti della società dell'informazione e utilizzano lo stesso nome di dominio e Url associati. È vietato reindirizzare i player o confrontarli con giochi d'azzardo coperti da un'altra licenza. È vietato utilizzare lo stesso conto di gioco per partecipare a giochi d'azzardo gestiti sulla base di licenze diverse tra diversi conti di gioco”.
L'articolo 54, comma 1, della stessa legge, è sostituito dal seguente: “L’accesso alle sale da gioco delle case da gioco delle classi I, II e IV sono vietati alle persone di età inferiore a ventuno anni, ad eccezione del personale adulto delle sale da gioco sul posto di lavoro. La pratica del gioco nelle sale di classe III è vietata alle persone di età inferiore a ventuno anni È vietata la partecipazione alle scommesse autorizzate al di fuori delle sale da gioco di categoria IV ai minori di ventuno anni. È vietata la pratica dei giochi mediante gli strumenti della società dell'informazione di età."
All'articolo 60 della stessa legge il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'eccezione di cui al comma 2, è fatto divieto ai licenziatari di offrire viaggi, pasti, bevande o regali gratuiti o inferiori ai prezzi di mercato per beni e servizi comparabili. Tale divieto si applica anche alla partecipazione gratuita a giochi, crediti di gioco e qualsiasi forma di vantaggio offerto allo scopo di influenzare il comportamento di gioco dei giocatori o attirare o trattenere i giocatori”.
L'articolo 61, comma 2, della stessa legge, è sostituito dal seguente: “È vietata la pubblicità dei giochi, fuori dei casi espressamente autorizzati dal Re, con decreto deliberato in il Consiglio dei Ministri. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per pubblicità si intende qualsiasi forma di comunicazione diretta o indirettamente a promuovere i giochi d'azzardo o ad incoraggiare i giochi d'azzardo, qualunque sia il luogo, i mezzi di comunicazione utilizzati o le tecniche utilizzati. L'apposizione del marchio o del logo, o entrambe sono considerate pubblicità”.
“Le disposizioni adottate in esecuzione dell'articolo 61, comma 2, così come erano in vigore prima dell'entrata in vigore della presente legge, restano in vigore come erano in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge fino ad esse sono sostituite da un nuovo provvedimento adottato in esecuzione dell'articolo 61, comma 2, come modificato dalla presente legge”.