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Belgio, Cgue: 'Sale gioco situate in altro Paese possono farsi pubblicità'

03 marzo 2023 - 11:54

Secondo la Corte di giustizia europea è discriminatoria la norma che vieta la pubblicità in Belgio per le sale da gioco stabilite in un altro Paese e quindi prive di licenza rilasciata dalla Kansspelcommissie.

Scritto da Redazione
© Cgue / Pagina Linkedin

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“L’articolo 56, primo comma, Tfue - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che conceda ai gestori di un numero limitato e controllato di sale da gioco situate nel territorio di tale Stato membro una deroga di pieno diritto al divieto di pubblicità generalmente applicabile a tali sale, senza prevedere la possibilità per i gestori di sale da gioco situate in un altro Stato membro di ottenere una deroga allo stesso scopo”.

 

A sancirlo è la Corte di giustizia europea nella sentenza in cui si esprime a proposito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese rispetto al ricorso avanzato da tre gestori di sale da gioco stabilite nei Paesi Bassi contro lo Stato belga in merito alle sanzioni pecuniarie loro inflitte dalla Kansspelcommissie (la commissione per i giochi d’azzardo) per aver pubblicizzato nel territorio belga le loro sale da gioco.

Le tre società hanno pubblicizzato in Belgio, tra il 3 dicembre 2018 e il 25 giugno 2019 per la prima, e tra il 20 marzo e il 2 aprile 2019 per le altre, le rispettive sale da gioco situate nei Paesi Bassi, nei pressi della frontiera belga, mediante comunicazione su supporti fisici.

L’11 dicembre 2020, la commissione per i giochi d’azzardo ha inflitto, conformemente all’articolo 15/3 della legge sui giochi d’azzardo, nella versione risultante dalla legge del 7 maggio 2019, una sanzione amministrativa pecuniaria a ciascuna delle ricorrenti nel procedimento principale per violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta legge, che vieta la pubblicità per le sale da gioco prive di licenza rilasciata dalla summenzionata commissione.

Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso avverso tali sanzioni pecuniarie dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere che tale divieto di pubblicità è contrario alla libera prestazione dei servizi, quale garantita dall’articolo 56 Tfue.

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56, primo comma, del Tfue debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che conceda ai gestori di un numero limitato e controllato di sale da gioco situate nel territorio di tale Stato membro una deroga di pieno diritto al divieto di pubblicità generalmente applicabile a tali sale, senza prevedere la possibilità per i gestori di sale da gioco situate in un altro Stato membro di ottenere una deroga per lo stesso scopo.

La Cgue precisa che “nel caso di specie, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale limita la possibilità per una sala da gioco di fare pubblicità in Belgio alle sole sale situate nel territorio belga e che beneficiano a tal fine di una licenza di esercizio comportante un’autorizzazione di pieno diritto di fare pubblicità”.

Nella sentenza quindi si legge, ed è questo il punto chiave: “Sebbene sia pacifico, nel caso di specie, che il rilascio di una licenza per la gestione di una sala da gioco nel territorio belga avvenga sulla base di criteri oggettivi e noti in anticipo, resta il fatto che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio – che spetta a quest’ultimo verificare –, la restrizione di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire l’impossibilità totale, per una sala da gioco d’azzardo situata in un altro Stato membro, di ottenere un’autorizzazione per fare pubblicità in Belgio deriva essenzialmente dal fatto che tale sala è stabilita al di fuori del territorio belga. Ne consegue che una restrizione di tale natura è discriminatoria. Orbene, sebbene una restrizione avente carattere discriminatorio possa eventualmente essere giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, previsti all’articolo 52 Tfue (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Sporting Odds, C 3/17, Eu:C:2018:130, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), essa non può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco nonché di prevenzione di turbative all’ordine sociale in generale (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna, C 153/08, EU:C:2009:618, punto 36 e giurisprudenza ivi citata)”.

Quindi per la Corte di giustizia europea “è palese che una simile restrizione, la quale equivale a riservare ai gestori di sale da gioco situate nel territorio dello Stato membro interessato e munite a tal fine di una licenza di esercizio la possibilità di fare pubblicità in tale Stato membro, eccede i limiti di quanto può essere considerato proporzionato, in quanto esistono misure meno restrittive che consentono di raggiungere gli obiettivi invocati dal Governo belga, quali l’autorizzazione concessa alle sale da gioco situate in un altro Stato membro di fare pubblicità a condizione che le disposizioni di legge adottate e controllate in quest’altro Stato membro apportino garanzie in sostanza equivalenti a quelle delle disposizioni di legge corrispondenti in vigore nello Stato membro interessato”.

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