I cittadini, gli enti e le associazioni della Spagna hanno tempo fino al 21 settembre per partecipare alla consultazione pubblica aperta dal regolatore del gioco Dgoj - Dirección general de ordenación del juego in merito ai requisiti per la commercializzazione delle lotterie da parte di soggetti collaboratori, siti e App della rete esterna di operatori autorizzati.
In Spagna la legge 13/2011, del 27 maggio, sulla regolamentazione del gioco, infatti, ha comportato l'istituzione di un nuovo quadro normativo per lo sfruttamento e le attività di gestione del gioco a livello statale, consentendo l'apertura del settore a una pluralità di operatori di gioco e mantenendosi contestualmente, la riservazione esclusiva dell'attività di gioco della lotteria statale a favore di quegli operatori che fino ad allora avevano sfruttato tale attività.
In tale contesto, il regio decreto 1614/2011, del 14 novembre, che sviluppa la legge 13/2011, del 27 maggio, sulla disciplina del gioco d'azzardo, in relazione alle licenze, autorizzazioni e registrazioni di gioco, stabilisce che le persone fisiche o giuridiche che, senza essere parte della propria rete di marketing esterna, svolgono attività di marketing o partecipano alla commercializzazione di giochi della lotteria, devono disporre dell'espressa autorizzazione dell'operatore titolare della prenotazione.
Scopo del presente provvedimento è garantire l'intervento degli operatori del gioco riservato attraverso una preventiva valutazione del grado di idoneità di tutti quei soggetti suscettibili di partecipare alla commercializzazione dei loro prodotti che non fanno parte della loro rete esterna, in modo tale che non possano essere lesi la tutela degli interessi dello Stato contro i rischi di frode e criminalità, nonché i sistemi di tutela contro gli effetti perniciosi del gioco sui partecipanti, entrambi motivi di riserva accordata.
Tale disposizione è particolarmente rilevante nel caso di quei soggetti che eventualmente, sempre previa autorizzazione obbligatoria dell'operatore titolare della prenotazione, possono partecipare a tale attività attraverso mezzi elettronici, informatici, telematici o interattivi, in collaborazione con la rete marketing esterna di detto operatore, poiché questo tipo di attività di marketing, che mantiene un collegamento con l'attività di gioco in presenza svolta da quella rete esterna dell'operatore autorizzato, presenta, al contempo, un'architettura unica per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione effettive di questi prodotti. In tal senso, la particolarità di questi modelli di commercializzazione o di partecipazione alla commercializzazione dei prodotti di giochi della lotteria rende necessario che il loro utilizzo sia circondato da garanzie aggiuntive rispetto a quelle già richieste dalla rete di marketing esterna con la collaborazione di tali soggetti.
D'altra parte, negli ultimi anni è proliferato un numero rilevante di pagine web o applicazioni che, essendo di proprietà e gestite direttamente dai punti vendita della rete di commercializzazione esterna degli operatori di giochi di lotteria, offrono, con un intervento molto variabile, il possibilità di acquisire biglietti, cambiali o altri strumenti di partecipazione ai giochi della lotteria da loro offerti. Pertanto, attraverso queste pagine web o applicazioni, coloro che sono interessati a partecipare a uno di questi giochi possono svolgere uno spettro di azioni molto diversificato, tutte sotto il controllo del punto vendita. Ebbene, l'utilizzo da parte della rete di marketing esterna degli operatori di gioco della lotteria di questo tipo di mezzi può implicare alcune singolarità che richiedono un intervento di natura regolamentare, al fine di garantire che gli interessi dei partecipanti e dei gruppi vulnerabili siano ugualmente tutelati.
I cittadini, gli enti e le associazioni che lo ritengono potranno inviare i propri pareri in merito, fino al 21 settembre 2022 tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:
dgoj.sgregulacion@ordenacionjuego .gob.es