“L'intervento degli agenti pubblici preposti alla regolamentazione del gioco d'azzardo deve essere volto a ridurre al minimo gli effetti negativi che tale attività produce su determinati partecipanti da tutti i possibili angoli di azione, compreso lo sviluppo di attività di promozione di tale finalità di interesse pubblico”.
È quanto si legge nell'ordinanza pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dello Stato con cui il ministero del Consumo del Governo spagnolo stabilisce le basi normative per la concessione di contributi, in regime di concorrenza competitiva, per lo sviluppo delle attività di ricerca relative a la prevenzione dei disturbi del gioco, con gli effetti derivati da detti disturbi o con i rischi connessi a tale attività.
Facendo quindi passare la prevenzione delle dipendenze patologiche connesse al gioco non solo dal binario della “repressione”, ma prevedendo sovvenzioni specifiche per promuovere la conoscenza scientifica degli effetti del gioco d'azzardo e dei rischi associati a questa attività da tutte le possibili prospettive.
LE LINEE DI INDAGINE - 1. I progetti da finanziare saranno articolati in una delle seguenti linee di ricerca: a) Rilevamento precoce di partecipanti con comportamenti di gioco rischiosi o più gravi.
b) Danno individuale, familiare o sociale associato alle attività di gioco d'azzardo in uno dei seguenti ambienti: salute personale; impatto emotivo o psicologico; difficoltà finanziarie; impatto sul lavoro o sulla formazione accademica; difficoltà nelle relazioni sociali; questioni legali.
c) Meccanismi, strumenti o processi per ridurre al minimo le conseguenze negative associate alle attività di gioco d'azzardo.
d) Rapporti tra il settore dei videogiochi e il settore delle attività di gioco (lotterie, giochi d'azzardo, poker e/o scommesse).
e) Caratteristiche strutturali di lotterie, giochi d'azzardo, poker e/o scommesse.
f) Impatto del genere su comportamenti di gioco rischiosi o più gravi.
2. Il relativo bando può ampliare le linee di ricerca indicate nella sezione.
I REQUISTI DEI BENEFICIARI - Le sovvenzioni saranno finanziate dagli stanziamenti a bilancio della Direzione generale per il regolamento del gioco d'azzardo derivanti dall'importo del canone per la gestione amministrativa del gioco destinato all'adempimento delle finalità di cui all'articolo 49.5.f) della Legge 13 /2011, del 27 maggio, regolamento del gioco.
2. Ogni bando determinerà l'importo totale delle sovvenzioni da assegnare e le diverse domande di bilancio a carico delle quali saranno finanziate le sovvenzioni.
attività sovvenzionate.
A seconda dei progetti presentati nelle domande o, a seconda dei casi, delle attività da finanziare nella delibera di aggiudicazione, gli importi assegnati a ciascuna domanda di bilancio possono essere ridistribuiti, a condizione che l'importo complessivo delle sovvenzioni da concedere in ciascuna non viene superato.
1. I seguenti soggetti possono essere beneficiari delle sovvenzioni, a condizione che la loro residenza fiscale sia in Spagna o abbiano una stabile organizzazione in territorio spagnolo:
a) Centri pubblici di ricerca, intesi come segue:
1° Università pubbliche, loro istituti universitari e centri convenzionati.
2° Gli enti o istituzioni di sanità pubblica collegati o convenzionati con il Sistema sanitario nazionale.
3.º Altri centri pubblici di R&S&i, con personalità giuridica propria, che hanno definito la R&S&i come la loro attività principale nei loro statuti o nei regolamenti che li regolano o nel loro oggetto sociale.
b) Centri di ricerca privati, intesi come segue:
1° Università private di comprovata capacità e attività di R&S&i, secondo quanto previsto dalla Legge Organica 6/2001, del 21 dicembre, sulle Università, che sono iscritte all'Albo delle Università, Centri e Titoli,
istituito con regio decreto 1509/2008, del 12 settembre, che disciplina l'Anagrafe delle Università, dei Centri e dei Diplomi.
2.º Centri privati di R&S&i con personalità giuridica propria, che hanno definito la R&S&i come attività principale nei loro Statuti, nei regolamenti che li regolano o nell'oggetto sociale.
3.º Istituzioni sanitarie private collegate o convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, che svolgono attività di R&S&I.
c) Enti senza scopo di lucro qualunque sia la loro natura giuridica, a condizione che, cumulativamente:
1.º Avere tra i loro obiettivi lo svolgimento di attività di ricerca o l'ampia diffusione dei risultati ottenuti in questo tipo di attività.
2.º Collaborare con i centri di ricerca pubblici o privati indicati nelle lettere a) e b) del presente comma 1 e tale collaborazione è formalizzata mediante accordo, contratto, concerto o mediante altro strumento giuridico o formula organizzativa regolata in rango regolamenti statutari o regolamentari.
3.º Gli operatori che organizzano, celebrano o sfruttano le attività di gioco definite nella Legge 13/2011, del 27 maggio, non fanno parte dei loro organi di governo.
2. La realizzazione dei progetti sovvenzionati da parte degli enti beneficiari previsti nella sezione 1 sarà articolata attraverso un gruppo di ricerca composto da almeno tre membri, tra i quali ci sarà un ricercatore principale che sarà responsabile del progetto in questione.