Aggiudicazione concessioni gioco, Cgue: ‘Adm non obbligata a modificare i termini’

La Corte di giustizia europea dice la sua nella controversia fra un concessionario di apparecchi e Adm sulla proroga onerosa: l'Agenzia non è obbligata ad avviare un procedimento per modificare i termini della concessione.
Scritto da Redazione

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Con un'ordinanza, la Corte di giustizia europea interviene a diradare le nebbie sull'applicazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in questo caso al settore del gioco pubblico.

L'occasione è offerta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale posta alla Cgue dal Tar Lazio in merito all’interpretazione delle disposizioni della direttiva, per rispondere al ricorso presentato dal titolare di una concessione, stipulata nel marzo 2013, per gli apparecchi Awp e Vlt e quindi prorogata sulla base della normativa emergenziale italiana in relazione alla pandemia da Covid-19 fino al 29 giugno 2022, e poi, fino al 29 giugno 2023, “per effetto di una decisione unilaterale adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base della convenzione di concessione, e, infine, fino al 31 dicembre 2024, in forza della legge di Bilancio 2023”.

L'operatore si è rivolto all’Adm affinché disapplicasse “le disposizioni che impongono un incremento dei costi della concessione” e ricostituisse “l’equilibrio economico-fìnanziario, di cui è accertata giudizialmente l’alterazione, convocando un incontro con la [società] al fine di concordare le modalità con cui addivenire a tale esito”, e confermasse “la possibilità di aderire alla [p]roroga [t]ecnica relativamente ad un numero di diritti Vlt anche inferiore a quelli detenuti nell’ottobre 2022”.

L'Agenzia però “ha respinto tale domanda, segnalando di essere tenuta ad applicare le disposizioni di legge pertinenti” e di contro il concessionario ha proposto ricorso al Tar Lazio, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione nonché degli articoli 49 e 56 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, relativi al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

Ed ecco le risposte della Corte di giustizia europea: “La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretata nel senso che: essa è applicabile a concessioni, ai sensi dell’ar1, lettera b), di tale direttiva, che sono state aggiudicate prima delle date di entrata in vigore e di scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, ma sono state prorogate da una disposizione legislativa entrata in vigore dopo tali date. In tale situazione, gli articoli 49 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi non sono applicabili.

Gli articoli 5 e 43 della direttiva 2014/23 devono essere interpretati nel senso che: un’amministrazione aggiudicatrice non deve necessariamente disporre del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione in condizioni normali, finché perdurino tali eventi e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio di detta concessione”.