“Il ricorso va accolto nella parte in cui la Circolare riserva una quota di 'montepremi nazionale' e 'totale dei premi di ogni ippodromo' ad una categoria di competizioni, 'corse riservate ai cavalli di cinque e sei anni', non prevista dall’art. 45 del Regolamento”.
Così il Tar Lazio accoglie parzialmente il ricorso proposto contro il ministero delle Politiche agricole e nei confronti dell'Associazione nazionale allevatori del cavallo trottatore, per l'annullamento della circolare per la programmazione delle corse dei cavalli al trotto per gli anni 2022 e 2023 nella parte relativa alla misura di riparto percentuale dei premi riservati ai cavalli anziani (di 7 anni ed oltre), di cui al decreto direttoriale n. 650541 del 10 dicembre 2021, nonché del decreto direttoriale n. 653891 del 13 dicembre 2021, nella parte in cui modifica l’art. 2 comma 3 della predetta circolare, riducendo il limite di età per l’anno 2023 per l’ammissione alle corse dei cavalli femmine indigene e dei cavalli maschi e castroni indigeni.
IL RICORSO – Secondo quanto si legge nella sentenza pronunciata dai giudici capitolini, nel ricorso introduttivo del giudizio si chiede “l’annullamento del decreto n. 650541 del 10 dicembre 2021 avente ad oggetto la Circolare di programmazione delle corse al trotto per gli anni 2022 e 2023, nella parte in cui prevede una ripartizione della percentuale che violerebbe l’articolo 45 del Regolamento delle corse al trotto.
I ricorrenti, inoltre, lamentano che nella medesima Circolare è prevista una riduzione dell’età dei cavalli ammessi alle corse in violazione delle disposizioni che avrebbero aumentato i limiti stabiliti dall’art. 53 del Regolamento delle corse al trotto”.
Dal canto suo “la difesa erariale sostiene che nella Circolare di programmazione del trotto è stato garantito il rispetto delle percentuali di distribuzione dei montepremi, in quanto sarebbero state riviste le sole prescrizioni relative alla formulazione delle corse, apportando le innovazioni ritenute necessarie, anche alla luce dei contributi forniti, in sede di consultazione preventiva, dalle associazioni di categoria”.
I MOTIVI ACCOLTI - Il ricorso – recita ancora la sentenza del Tar Lazio - “appare parzialmente fondato per le seguenti ragioni: il Regolamento delle corse al trotto si colloca in posizione gerarchicamente superiore alla impugnata Circolare di programmazione delle corse al trotto per gli anni 2022 e 2023 e, per l’effetto, quest’ultima non può contenere disposizioni in contrasto con il menzionato Regolamento; l’art. 45 del Regolamento espressamente prevede che il 'totale dei premi di ogni ippodromo, al netto degli stanziamenti riservati ai Grandi premi, ai premi aggiunti e per altre speciali manifestazioni (ad es. corsa Tris), dovrà essere ripartito … d) corse per indigeni e trottatori italiani di cinque anni ed oltre: non meno del 29,5 percento dell’intero stanziamento' (sesto comma) e che 'le percentuali di cui sopra saranno soggette ogni biennio a verifica da parte dell’Ente al fine di adeguarle alla effettiva presenza in corsa dei cavalli delle varie età' (nono comma); il potere di verifica previsto dal Regolamento riguarda, quindi, le 'percentuali' di ripartizione del 'totale dei premi di ogni ippodromo' tra le categorie ivi elencate, ma non le categorie medesime; l’art. 1 dell’impugnata Circolare, tuttavia, introduce, attraverso una fonte gerarchicamente inferiore, una categoria di competizioni 'corse riservate ai cavalli di cinque e sei anni' che non trova riscontro nel superiore Regolamento delle corse. Con riferimento a tale profilo, quindi, il ricorso va accolto nella parte in cui la Circolare riserva una quota di 'montepremi nazionale' e 'totale dei premi di ogni ippodromo' ad una categoria di competizioni, 'corse riservate ai cavalli di cinque e sei anni', non prevista dall’art. 45 del Regolamento.
Il Collegio ritiene che, viceversa, non appaiono fondate le censure avverso l’art. 2 della Circolare in quanto esso appare espressione del potere di deroga espressamente prescritto dall’art. 53 del Regolamento e, ancorché in misura diversa e inferiore a quanto auspicato dai ricorrenti, risulta comunque ampliativo del perimetro dei soggetti ammessi alle competizioni”.