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Consulta ippica, Tar Lazio boccia ricorso del Ciga: 'Organo consultivo, non decisionale'

22 novembre 2023 - 12:09

Il Tar Lazio respinge la misura cautelare proposta dal Comitato ippico guidatori allenatori per l'annullamento del decreto ministeriale per l'istituzione della Consulta nazionale dell’ippica.

Scritto da Fm
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Niente da fare, almeno per il momento, per il ricorso presentato al Tar Lazio dal Ciga - Comitato ippico guidatori allenatori contro il decreto con il quale il sottosegretario di Stato del ministero dell’Agricoltura, Patrizio La Pietra, ha istituito la Consulta nazionale dell’ippica.

Con un'ordinanza, i giudici amministrativi capitolini infatti hanno bocciato la richiesta di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti con cui sono state approvate le istruzioni per il voto della Consulta, indette ed avviate le operazioni elettorali per la nomina dei componenti, proclamati gli eletti.

Secondo il Collegio, “ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, il ricorso non appare suscettibile di esito favorevole, alla luce di quanto dispone l’art. 1, comma 2, del DM 5528 del 27 maggio 2015 il quale non sembra riferirsi alle modalità mediante le quali il Ministero consente la partecipazione ai portatori di interessi, quanto piuttosto agli atti che formeranno oggetto di consultazione”.

Inoltre, “la presenza delle categorie menzionate in un organo consultivo non segue le stesse regole di rappresentatività necessarie in ipotesi di organo decisionale, attesa la diversa finalità e modalità operative del primo, sufficientemente garantita da una congrua rappresentanza di soggetti portatori di determinati interessi, da valutare bilanciando la pluralità dei portatori di interessi presenti con l’esigenza del buon funzionamento dell’organo in relazione al tipo di attività che è chiamato a svolgere, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 1, comma 453, della legge 197/2022”, si legge nell'ordinanza del Tar Lazio.

Poi, “la norma richiamata non impone la consultazione, ma, con l’utilizzo del termine 'possono', contempla un margine di discrezionalità nel ricorso alla consultazione dei destinatari delle iniziative provvedimentali o di carattere regolatorio; non vi sono elementi testuali che inducano a ricomprendere tra dette iniziative lo strumento mediante il quale si potrà svolgere detta consultazione; non appare allegato un pregiudizio connotato dai requisiti della gravità ed irreparabilità del danno, anche alla luce della persistente vigenza dell’Elenco dei portatori di interessi nel cui ambito la ricorrente è ricompresa”.

 

Il Ciga chiederà la fissazione del merito ma si ritiene soddisfatto che i giudici ritengano la Consulta un organo consultivo e non decisionale “e che non pregiudica altre associazioni portatrici di interesse anche se non ne faranno parte”.

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