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Dalla Camera sì al Ddl Milleproroghe, Masaf potenziato per tutelare l'ippica

24 febbraio 2023 - 09:58

La Camera approva il Ddl Milleproroghe, comprensivo della misura con cui il Masaf modifica pianta organica in considerazione della crisi dell'ippica. La norma sui premi slitta ad un altro decreto.

Scritto da Fm

È diventato ufficialmente una legge dello Stato il Ddl Milleproroghe, dopo l'approvazione da parte del'Aula della Camera - con 142 voti favorevoli – nella seduta di ieri, 23 febbraio.

Il decreto Milleproroghe, come noto, comprende anche una misura riguardante l'ippica: la "proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale il Ministero dell’agricoltura modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica", per "potenziare le strutture e le articolazioni dello stesso dicastero, in considerazione della grave crisi del settore ippico".

In materia di premi dell'ippica, invece, ci sono finalmente notizie sula norma atta ad abrogare "l'articolo 44 della legge n. 342 del 2000", che ha introdotto l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sui premi relativi alle corse di cavalli da applicarsi ai soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate e iscritti in apposito elenco, proposta originariamente come emendamento dei deputati di Fratelli d'Italia De Carlo, Lisei, Liris, e quindi scomparsa dai radar.

Secondo quanto apprende GiocoNews.it da fonti del ministero dell'Agricoltura, tale norma verrà inserita in un altro decreto, visto che nel Milleproroghe, per regolamento, devono trovare posto, appunto, le proroghe di provvedimenti già in essere, mentre in questo caso di tratta di un provvedimento di abolizione della norma.

 

PUBBLICATO IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'AGENZIA IPPICA - In parallelo, al Senato è stato pubblicato il testo del disegno di legge "Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico", d’iniziativa dei senatori La Pietra Malan e Liris, comunicato alla Presidenza lo scorso ottobre, e ripresentato, dopo quello della scorsa legislatura,  in risposta alla ne­cessità, manifestato dagli operatori della filiera ippica, “di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di gestire e promuovere adeguatamente la cultura del ca­vallo”. Di seguito, ecco il testo integrale del disegno di legge. 

Art. 1. (Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale) 1. È istituita l’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ip­ pica nazionale (AgenIppica), di seguito de­ nominata « Agenzia ». 2. All’Agenzia sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l’Associazione nazionale dei co­muni italiani (ANCI) in qualità di rappresen­tante degli enti locali proprietari degli im­pianti ippici, le società di gestione degli ip­podromi che soddisfino i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agri­cole alimentari forestali e le figure profes­sionali degli allenatori e dei driver e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. Tutte le categorie ippiche iscritte con­corrono alla nomina dei rispettivi compo­ nenti nella consulta nazionale dell’ippica (CNIp) di cui all’articolo 4. Art. 2. (Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e riordino della disciplina delle scommesse ippiche) 1. Il Ministro delle politiche agricole ali­mentari e forestali, di concerto con il Mini­stro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, en­tro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto: a) definisce lo statuto dell’Agenzia e il relativo regolamento di amministrazione e contabilità, con i relativi criteri di forma­zione; b) assegna all’Agenzia le risorse già destinate all’Unione nazionale incremento razze equine (Unire), all’Agenzia per il settore ippico (Assi) e al Ministero mede­simo dalle vigenti disposizioni di legge e re­golamentari o da altri atti amministrativi a favore del comparto ippico, volte a garantire continuità di funzionamento della filiera. La dotazione economica dell’Agenzia è altresì garantita dalle quote rivenienti dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 percento derivante da altri giochi e scommesse operati da so­cietà di raccolta abilitate anche alle scom­messe ippiche, nonché dalla cessione dei di­ritti televisivi degli eventi ippici; c) prevede la possibilità per l’Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse la cui diffusione è da affidare, di concerto con il Ministro competente, in regime di concessione one­ rosa a soggetti terzi qualificati che pongano in risalto le manifestazioni del settore ippico nazionale. Tali flussi finanziari concorrono, nel loro insieme, ad alimentare ulteriormente la dotazione economica propria dell’Agenzia di cui alla lettera b), al fine di garantirne il raggiungimento dei propri scopi operativi, relativamente alla promozione e all’attua­zione dei piani di marketing mediatico. 2. Il Ministro delle politiche agricole ali­mentari e forestali, di concerto con il Mini­stro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, al riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l’autonomia finanziaria e gestionale dell’Agenzia. Con il medesimo decreto stabilisce: a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l’80 percento, da destinare al pagamento delle vincite (payout); b) l’unificazione dei totalizzatori nel to­ talizzatore unico, al fine di gestire unitaria­mente le scommesse ippiche, prevedendone l’ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari; c) l’estensione dell’applicazione della «quota fissa» nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse «Quartè» e «Quintè», l’introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, di premi di consolazione anche mediante un’adeguata e nuova programmazione settimanale combi­nata con le scommesse «Tris»; d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al mas­simo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse offerte anche online sul territorio nazionale, al fine di ren­dere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche all’intera fi­liera. Art. 3. (Vigilanza e controllo) 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede: a) alla vigilanza e al controllo dell’atti­vità amministrativa, gestionale e contabile dell’Agenzia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; b) alla costituzione e alla vigilanza del­l’albo nazionale degli allevatori e dei pro­prietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, delle figure professionali degli allena­tori e dei driver e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, definendo i requisiti di affidabilità economica e di ono­rabilità soggettiva necessari per l’iscrizione all’Agenzia ai sensi dell’articolo 1, comma 2; c) all’approvazione dei piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell’allevamento ippico nazionale, adeguata­mente predisposti dagli organi competenti dell’Agenzia; d) all’approvazione della programma­zione annuale delle corse e delle manifesta­zioni agonistiche nazionali, in accordo con i calendari internazionali approvati con le di­ verse Autorità ippiche paritetiche continen­tali; e) alla definizione della convenzione pluriennale con gli ippodromi e con le so­cietà di gestione degli ippodromi, definen­done i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici; f) all’approvazione, all’applicazione e alla corretta vigilanza dei regolamenti tec­nici delle corse e delle manifestazioni ago­nistiche, nonché del regolamento per il con­trollo delle sostanze proibite (antidoping), in conformità agli accordi internazionali sotto­scritti con le Autorità ippiche paritetiche continentali e nel rispetto degli accordi me­desimi; g) in accordo con l’Agenzia, alla defi­nizione e alla redazione del codice etico del­l’ippica nazionale (CEtIN) e delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clau­sola compromissoria obbligatoria per i com­ponenti del settore; h) alla vigilanza sulla corretta gestione, nel rispetto delle vigenti norme che regolano l’anagrafe degli equidi nella banca dati na­zionale (Bdn), dei libri genealogici di razza, come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, nonché sull’emis­sione dei passaporti-libretti segnaletici per l’identificazione dei cavalli sportivi di con­certo con il Ministero della salute; i) all’istituzione dell’albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell’Agenzia, dei componenti delle giurie e degli ispettori di corsa o di campo e ispettori antidoping; l) a verificare che l’Agenzia collabori con il Ministero della salute, le strutture uni­versitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazio­nale degli ordini dei veterinari italiani (Fnovi) per l’individuazione, l’aggiorna­mento e l’applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del ca­vallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto e per la salvaguardia dei princìpi di bioetica e di sa­nità animale; m) al trasferimento del laboratorio anti­ doping e di genetica (UnireLab), attual­mente costituito presso il Ministero mede­simo, e delle relative funzioni presso l’A­ genzia. 2. Il Ministero delle politiche agricole ali­mentari e forestali assicura e avoca a sé l’e­sercizio della giustizia sportiva di terzo grado. Art. 4. (Organi e funzionamento) 1. L’Agenzia ha sede legale a Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamen­tare, organizzativa, amministrativa, patrimo­niale, finanziaria e contabile ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300. Per quanto concerne l’organizzazione, essa si conforma ai prin­cìpi di separazione tra funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e funzioni di gestione delle risorse economiche e finanziarie, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, cor­rettezza e imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione e sotto il controllo della Corte dei conti. L’Agenzia, per la tutela dei propri interessi legali, si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Sono organi dell’Agenzia: a) la consulta nazionale dell’ippica (CNIp); b) il comitato direttivo; c) il presidente; d) il collegio sindacale. 2. La CNIp è, per la pluralità di rappre­ sentanza degli operatori del comparto ippico che la compongono, l’organo primario di governo dell’Agenzia. La CNIp definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi neces­sari per il raggiungimento di elevati stan­dard qualitativi nell’ambito della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei ri­sultati agonistici dei cavalli sportivi, pro­muove l’intero comparto produttivo e di in­trattenimento e monitora la raccolta delle scommesse necessarie all’autonomia e alla conseguente salvaguardia occupazionale del­ l’intera filiera. Quale sintesi istituzionale dei diversi interessi in essa rappresentati, la CNIp è l’organo che esprime la volontà del­ l’Agenzia tramite proprie deliberazioni. La CNIp è composta da quindici consiglieri che rimangono in carica quattro anni, dodici dei quali sono designati dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del set­ tore ippico di cui alla sezione a) dell’Elenco dei portatori di interessi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto del Mini­ stro delle politiche agricole alimentari e fo­ restali n. 5528 del 27 maggio 2015. I consi­glieri non possono essere in nessun modo revocati dalle associazioni che li hanno de­signati e svolgono le loro funzioni con piena libertà d’espressione e di autonomia nell’interesse generale del comparto ippico. La CNIp si riunisce, in via ordinaria, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di ottobre per l’approvazione della relazione previsio­nale e programmatica, entro il mese di luglio per l’aggiornamento del preventivo eco­ nomico ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del preventivo economico. La CNIp si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il presidente o il comitato di­ rettivo o almeno un quarto dei componenti della CNIp stessa, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Per l’e­spletamento dei compiti dei consiglieri è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate. 3. La CNIp è composta dal presidente dell’Agenzia, da un rappresentante del Mini­stero delle politiche agricole alimentari e fo­restali, che la presiede, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La nomina dei componenti della CNIp deve avvenire entro trenta giorni dalla costituzione dell’Agenzia. I dodici rap­presentanti delle categorie del settore ippico sono individuati come segue: due compo­nenti in rappresentanza degli allevatori dei settori del trotto e del galoppo; due compo­nenti in rappresentanza dei proprietari dei settori del trotto e del galoppo; due compo­nenti in rappresentanza del settore della sella, di cui un allevatore e un rappresen­tante designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE); due componenti in rappresentanza della categoria professionale degli allenatori dei settori del trotto e del galoppo; due componenti in rappresentanza della categoria professionale dei driver del trotto e dei fantini del galoppo; un compo­nente in rappresentanza degli ippodromi e delle società di corse e un componente de­signato dall’Anci in rappresentanza degli enti locali proprietari degli impianti ippici. La designazione dei dodici componenti è ef­fettuata dalle singole categorie di apparte­nenza fra le figure più rappresentative del settore ippico a livello nazionale. 4. La CNIp, entro due mesi dall’insedia­mento, provvede alla costituzione dei comi­tati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commis­sione scientifica antidoping e benessere ani­male di cui al comma 5. Il comitato di esperti del trotto (Cet) è composto da cin­ que esperti designati dalle categorie degli al­ levatori, dei proprietari, degli allenatori e dei driver e gentleman nonché dalle società di corse. Il comitato di esperti del galoppo (Crg) è composto da cinque esperti desi­ gnati dalle categorie degli allevatori, dei pro­ prietari, degli allenatori e dei fantini e dalle società di corse. Il comitato di esperti della sella (Ces) è composto da tre esperti desi­gnati dalle categorie degli allevatori e dei proprietari e dalla Fise. I comitati di esperti svolgono funzioni propositive e di consu­ lenza per il comitato direttivo su ogni mate­ria e problematica di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vinco­lante sulle materie dei regolamenti tecnici e sulla programmazione delle attività agonisti­che. I comitati di esperti e la commissione scientifica antidoping e benessere animale hanno altresì il compito di supportare il co­mitato direttivo nella redazione del CEtIN, affinché le attività agonistiche equestri si svolgano nel pieno rispetto del benessere del cavallo. Alle riunioni dei comitati di esperti partecipa il dirigente responsabile compe­tente per specialità sportiva. 5. La commissione scientifica antidoping e benessere animale è composta da cinque membri, di cui tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laborato­rio, di patologia medica e di farmacologia, un medico veterinario designato dalla CNIp, nonché il dirigente responsabile, o suo dele­gato, del dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell’anti­ doping, addetti alla disciplina e alla regola­rità delle manifestazioni ippiche, di cui al­ l’articolo 5. Ai componenti dei comitati di cui al comma 4 e della commissione di cui al presente comma è riconosciuto esclusiva­mente il rimborso delle spese documentate. 6. Il presidente dell’Agenzia è nominato dal Ministero delle politiche agricole ali­ mentari e forestali su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di signi­ ficativa e comprovata esperienza nel settore dell’ippicoltura, nonché di elevati doti mana­geriali, di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale. Il presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta. 7. Il comitato direttivo è nominato dalla CNIp ed è composto dal presidente dell’A­genzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, uno dalla categoria degli alle­ vatori del settore del trotto, uno in rappre­sentanza della categoria degli allevatori dei settori del galoppo e della sella, uno in rap­presentanza della categoria dei proprietari dei settori del trotto e del galoppo, uno in rappresentanza delle categorie professionali degli allenatori e dei driver del trotto, degli allenatori e dei fantini del galoppo, uno in rappresentanza degli ippodromi e delle so­cietà di corse e uno designato dall’Anci. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Per l’espletamento dell’incarico è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate. 8. Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti regolarmente iscritti all’albo dei revisori contabili. Dei cinque revisori effettivi, due sono designati dalla CNIp, uno, che presiede il collegio, dalla Corte dei conti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e uno dal Ministero dell’econo­mia e delle finanze. Art. 5. (Articolazione interna) 1. L’Agenzia nomina un direttore generale e i dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. L’Agenzia è organiz­zata nei seguenti dipartimenti: a) dipartimento nazionale delle corse al trotto; b) dipartimento nazionale del galoppo e della sella; c) dipartimento nazionale delle società da corsa e dei centri ippici, del marketing e della gestione del segnale televisivo; d) dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell’antido­ping, addetti alla disciplina e alla regolarità delle manifestazioni ippiche; e) dipartimento centrale dell’ammini­strazione dell’Agenzia; f) dipartimento centrale per la program­mazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finan­ziari sulle scommesse; g) laboratorio antidoping e genetica. 2. Il Ministro dell’economia e delle fi­nanze, di concerto con il Ministro delle po­litiche agricole alimentari e forestali e sen­tita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone la designazione del dirigente re­ sponsabile del dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi econo­mico-finanziari sulle scommesse. 3. Il direttore generale dell’Agenzia è no­ minato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Mi­nistro dell’economia e delle finanze, su pro­posta del presidente del comitato direttivo dell’Agenzia. Il direttore generale ha compe­tenze e responsabilità nella gestione tecnico amministrativa ed economico-finanziaria del­l’Agenzia. Art. 6. (Status e funzioni) 1. L’Agenzia è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale. L’Agenzia svolge le seguenti funzioni: supporto tecni­co-amministrativo al Ministero delle politi­che agricole alimentari e forestali per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizoo­ tecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competi­ zione, ovvero da sella, purosangue inglese e trottatore italiano, nonché delle altre razze di equidi autoctone; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agoni­stiche e delle manifestazioni sportive; ge­stione autonoma nella raccolta delle scom­messe e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Agenzia svolge inoltre i seguenti compiti: a) provvede a svolgere ogni servizio tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento delle corse e delle manifesta­zioni ippiche sportive, incluse la raccolta delle scommesse e la gestione del segnale televisivo, esclusi i servizi di competenza degli ippodromi in base a quanto stabilito nelle convenzioni; b) gestisce, d’intesa con il Ministero della salute, l’anagrafe degli equidi, la rela­tiva banca dati nazionale (Bdn) e i libri ge­nealogici di razza come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, e provvede all’emissione dei passaporti-libretti se­gnaletici per l’identificazione dei cavalli sportivi e delle relative operazioni di deter­minazione del patrimonio genetico eseguite da UnireLab; c) redige i piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell’allevamento ippico nazionale che devono essere presentati e approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno; d) redige la programmazione annuale del calendario delle corse, delle manifesta­zioni agonistiche e del conseguente palinse­sto televisivo determinandone i relativi diritti di trasmissione, che devono essere presentati e sottoposti all’approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 dicembre di ogni anno. Tiene i rapporti con gli enti e le organizzazioni pa­ritetiche internazionali del settore ippico sportivo; e) provvede alla gestione e al controllo delle banche di dati relative a iscrizioni, pre­stazioni ed eventuali penalty dei cavalli sportivi nelle corse e nelle manifestazioni agonistiche; f) provvede all’erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 60 percento delle entrate totali agli aventi diritto, nonché alla remunerazione degli ippodromi e delle società di corse secondo quanto pat­tuito nelle convenzioni pluriennali; g) con il proprio dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse, con­ corre alla gestione e al monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse e provvede al controllo della raccolta delle scommesse medesime, con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia finanziaria dell’ip­picoltura nazionale e di conseguire elevati standard qualitativi per la necessaria salva­guardia e tutela occupazionale dell’intera fi­liera ippica. Insieme all’Agenzia delle do­gane e dei monopoli controlla il corretto operato dei concessionari e il rispetto dei termini previsti dalle clausole di concessione nei versamenti delle scommesse ippiche, pena la revoca delle concessioni stesse; h) concorre con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a definire e redigere le convenzioni pluriennali con gli ippodromi, determinando i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippo­dromi e delle società di gestione degli stessi. Provvede altresì a gestire l’albo nazionale degli allevatori e dei proprietari dei cavalli da trotto, galoppo e sella, delle figure pro­fessionali degli allenatori e dei driver e fan­tini, nonché delle società di gestione degli ippodromi; i) redige, di concerto con le Autorità ippiche paritetiche internazionali, i regola­menti tecnici delle corse e delle manifesta­zioni agonistiche nonché il regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antido­ping) e provvede alla loro corretta applica­zione; l) provvede al corretto funzionamento e alla vigilanza dell’attività degli addetti agli organi di controllo antidoping e della disci­plina e regolarità delle manifestazioni ippi­che; m) concorre con il Ministero delle po­litiche agricole alimentari e forestali alla de­finizione e redazione del CEtIN e delle re­gole per il funzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria ob­bligatoria per i componenti del settore; n) provvede a garantire il regolare fun­zionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello e alla gestione della relativa banca di dati in materia di in­ frazioni compiute dagli operatori professio­nali, ovvero driver, fantini e allenatori, e dalle società da corsa, nonché alla revisione, al rilascio e al controllo delle licenze pro­fessionali; o) provvede a gestire l’albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell’Agenzia, dei componenti delle giurie e degli ispettori di corsa o di campo e ispettori antidoping; p) promuove, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e in accordo con gli operatori pro­ fessionali e le organizzazioni sindacali del settore, ogni iniziativa per il sostegno previ­denziale e assistenziale degli operatori del settore; q) intrattiene i necessari rapporti con il Ministero della salute, le strutture universi­tarie di ricerca, le società scientifiche di ri­ferimento ippico e la Fnovi, per l’individuazione, l’aggiornamento e l’applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del cavallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto e per la salvaguardia dei princìpi di bioetica e di sanità animale. Mantiene altresì rapporti di fattiva partecipazione con gli or­ganismi internazionali relativamente al set­tore antidoping e del benessere del cavallo sportivo; r) provvede alla gestione, al controllo e alla vigilanza sull’attività di UnireLab. Art. 7. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse già destinate all’Agenzia per il set­tore ippico (Assi) soppressa ai sensi dell’ar­ ticolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. L’Agenzia dispone del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, costituito dalle se­guenti risorse: a) le quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, il gettito della quota del 4 percento derivante da altri giochi e scom­messe operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche; b) i proventi derivanti dalla concessione di diritti televisivi, internet, mobile, audiovideo, relativi alle immagini di competizioni ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico tra­smesse o veicolate e a ogni altro sfrutta­mento di immagine, disciplinate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori; c) un contributo, stabilito con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l’Agenzia delle dogane e dei mono­poli, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 percento del prelievo erariale unico maturato nel­l’anno precedente, relativamente agli appa­recchi e ai congegni da intrattenimento e di­vertimento; d) un contributo mensile pari al 65 percento delle imposte derivanti dalle scom­messe su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche, versato all’Agenzia entro quaranta­cinque giorni dalla fine del mese a cui si ri­ferisce il contributo. Il Ministero dell’econo­mia e delle finanze, di concerto con il Mi­nistero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone che le scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche possano essere giocate solo al di fuori dell’orario del palinsesto delle reali corse ippi­che effettuate sui campi nazionali; e) sponsorizzazioni economiche prove­nienti dal settore pubblico o privato che mettano in risalto l’immagine del settore ip­pico nazionale; f) un contributo annuale a quota fissa attribuito al bilancio del Ministero delle po­litiche agricole alimentari e forestali.

 

 

 

 

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