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Disciplina ippicoltura, Servizio studi Camera: 'Pdl riconducibile a competenza statale'

19 dicembre 2023 - 11:48

Il Servizio studi della Camera dei deputati pubblica dossier per la 'valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale' della proposta di legge 'Disciplina dell'ippicoltura' di Maria Chiara Gadda (Italia viva).

Scritto da Redazione
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“Il provvedimento, pur incidendo sulla materia agricoltura, di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale: tutela della concorrenza, sistema tributario dello Stato e ordinamento civile (articolo 117, secondo, comma lettere e) ed l)”.

È quanto si legge nel dossier pubblicato dal Servizio studi della Camera dei deputati intitolato “Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale” a proposito della proposta di legge “Disciplina dell'ippicoltura” presentata da Maria Chiara Gadda (Italia viva) e recentemente approvata dalla commissione Cultura.

Il dossier ricorda infatti che “l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'art. 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'art. 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'art. 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali ad esempio: la tutela della concorrenza, il sistema tributario dello Stato (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s)”.

 

IL CONTENUTO – Il Servizio studi della Camera dei deputati quindi passa in rassegna il contenuto della proposta di legge presentata da Gadda.

La proposta di legge in esame (A.C. 392) Disciplina dell'ippicoltura si compone di tre articoli: il primo articolo contiene le definizioni dell'attività di ippicoltura ai fini civilistici e ulteriori disposizioni anche fiscali e previdenziali in materia; il secondo articolo reca la clausola di salvaguardia e il terzo reca disposizioni finanziarie. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle attività di ippicoltura, che possono essere svolte in forma individuale o associata (comma 1). Le attività di ippicoltura sono applicabili a tutti gli equidi e consistono in attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (comma 2) e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo (comma 3). Inoltre, sono considerate connesse all'attività di ippicoltura, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile le seguenti attività esercitate dall'imprenditore agricolo: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, assistenza e gestione della produzione del seme; doma, addestramento, allenamento, custodia e ricovero dei cavalli; valorizzazione e promozione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; gestione di scuole di equitazione o utilizzo dell'equide per scopi sociali e d'ippoterapia; gestione o mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori; promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici, allevamenti e cliniche veterinarie; promozione e insegnamento delle attività di mascalcia (comma 4). Qualora le attività di cui al comma 4 siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (articolo 56-bis, comma 3, Dpr n.917/1986 - Tuir) [comma 5]. Alla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'Iva al 5,5 per cento (comma 6). Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali, lavoratori agricoli dipendenti (comma 7). Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico (comma 8). L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022”.

 

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