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Fantino falloso e guidatore con falso certificato medico, il Tar dà ragione al Mipaaf

02 febbraio 2024 - 10:57

L'ex ministero delle Politiche agricole incassa due sentenze favorevoli del Tar Lazio sul distanziamento di un cavallo durante le corse a Capannelle e la sospensione dalla qualifica a un guidatore con certificato medico contraffatto.

Scritto da Fm
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Fantini e guidatori ippici, e corse di cavalli, sotto la lente del Tar Lazio, che con due sentenze ha bocciato i ricorsi presentati da due operatori contro il ministero dell'Agricoltura, all'epoca dei fatti contestati ancora denominato ministero delle Politiche agricole.

 

Nel primo ricorso i giudici amministrativi capitolini hanno respinto il ricorso presentato contro la decisione con cui nel 2020 la Commissione di disciplina di appello del Ministero ha confermato il provvedimento della giuria dell’ippodromo di Roma Capannelle, che ha disposto il distanziamento di un cavallo secondo al quarto posto in una corsa del settembre 2019.

“Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, la giuria ha ritenuto esistente l’ipotesi di danneggiamento di cui al comma 1 dell’art. 193 del regolamento delle corse (richiamato dalla giuria stessa), che consente il distanziamento '[q]ualora i cavalieri in corsa si siano resi responsabili delle infrazioni di cui all'art. 192', valutando la 'gravità dell'infrazione, del danneggiamento o delle sue conseguenze'”, si legge nella sentenza.

La Commissione di disciplina, dopo aver rivisto il filmato della corsa nel contraddittorio delle parti, “ha ritenuto, in linea di continuità con la valutazione espressa dalla terna di gara (senza dunque alcuna divergenza rispetto all’apprezzamento della Giuria), che la condotta del cavallo della ricorrente ha effettivamente violato le predette regole di gara, e in particolare le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 192, ossia rispettivamente il divieto di 'portare il proprio cavallo nello spazio intercorrente fra i due cavalli che precedono apparigliati, se fra questi non vi sia spazio sufficiente” e quello di 'urtare gli altri concorrenti, né impedire loro di avanzare'. A tal riguardo, va osservato che la qualificazione dell’illecito e della sua gravità rientra nella valutazione di merito degli organi giustiziali interni, non sindacabile in sede giurisdizionale se non nelle ipotesi di palese incongruenza ed illogicità; vizi che nel caso di specie non ricorrono poiché, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, non emerge alcuna contraddizione nella valutazione della 'gravità dell'infrazione, del danneggiamento o delle sue conseguenze' da parte della Giuria e della Commissione di disciplina. Entrambe, infatti, osservata la condotta del cavallo della ricorrente, hanno ritenuto che la stessa fosse di una gravità complessivamente tale da meritare la sanzione del distanziamento”, rimarcano i giudici.

Nel secondo caso il Tar Lazio ha rigettato il ricorso di un guidatore per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle decisioni delle Commissioni di disciplina Mipaaf per effetto delle quali è stato condannato alla sospensione dalla qualifica per due mesi e a una multa da 500 euro, per avere presentato all’amministrazione un certificato medico contraffatto al fine di ottenere il rinnovo della licenza di guida dei cavalli da corsa.

“A sostegno del ricorso la parte ricorrente ha dedotto che sarebbe stato violato il suo diritto di difesa poiché non gli era stato consentito di far interrogare il medico la cui dichiarazione aveva fondato l’incolpazione; ancora, ha lamentato un’erronea valutazione del quadro probatorio, nel senso che il medico non avrebbe mai confermato la tesi della contraffazione del certificato e che, invero, altri elementi probatori, tra cui il mancato rinvio a giudizio in sede penale, avrebbero dovuto condurre ad affermare la sua innocenza; in ogni caso, la decisione della commissione risulterebbe erronea nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di prescrizione dell’illecito, individuando il dies a quo nella data di scadenza del certificato, e non nel momento della sua produzione”, si legge nella sentenza.

Per il Collegio il ricorso è infondato, “non ravvisandosi ragioni per discostarsi dall’esito della delibazione della controversia effettuata nella fase cautelare (rispetto alla quale parte ricorrente non ha addotto elementi di novità o argomentazioni difensive).

Giova, anzitutto, evidenziare che, in ordine alla presunta violazione del diritto di difesa, la parte ricorrente non ha indicato alcuna specifica violazione del regolamento che disciplina la procedura di irrogazione delle sanzioni né ha contestato la legittimità di tale regolamento.

Inoltre, le prove di cui il ricorrente ha chiesto la valutazione (registrazione video, messaggi whatsapp, ecc.) non sono in grado di pregiudicare la ragionevolezza della decisione; esse, infatti, non rivestono significativa importanza ai fini dell’elisione della fondatezza dell’impostazione accusatoria, tenuto conto che dalla documentazione proveniente dal medico, acquisita agli atti del procedimento sanzionatorio, risulta inequivocabilmente che il guidatore non si è sottoposto ad alcuna visita nella data riportata nel certificato di idoneità sportiva (a differenza dell’anno precedente e di quello successivo).

Tanto è sufficiente a corroborare la decisione assunta dalla commissione di disciplina.

Peraltro, ferma restando l’insussistenza di un nesso di pregiudizialità e la diversità di rationes e presupposti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, non risultano comunque acquisite nel primo emergenze probatorie contrastanti con l’accusa disciplinare.

Infine, va evidenziato che correttamente gli organi disciplinari hanno ritenuto che il termine di un anno per l’inizio dell’azione disciplinare, previsto dall’art. 2 delle norme di procedura disciplinare, decorra dal termine finale di efficacia del certificato; invero, nella fattispecie la consumazione dell’illecito è cessata soltanto con il venir meno degli effetti della condotta, ossia con la scadenza del certificato medico (che segna la perdita di efficacia del documento nel traffico giuridico)”.

 

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