Fondo Salvasport, Tar: ‘Scommesse ippiche devono contribuire’

Il Tar del Lazio conferma che anche le scommesse ippiche devono contribuire a finanziare il fondo Salvasport.
Scritto da Anna Maria Rengo

Fondo Salvasport, Tar: 'Scommesse ippiche devono contribuire'

Con una sentenza, il Tar del Lazio conferma la validità della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con cui si inseriscono anche i “concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento” tra le scommesse su cui dovrà essere calcolata l’aliquota dello 0,5 per cento destinata al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, istituito con il decreto Rilancio.

Lo fa respingendo il ricorso che era stato presentato da diverse associazioni che rappresentano gli ippodromi italiani e con il quale, appunto, si chiedeva l’annullamento della disposizione di Adm.

I giudici amministrativi sottolineano come la relazione illustrativa all’articolo 217 del decreto Rilancio (quello che impone il prelievo) rileva che “il comparto delle scommesse sportive è oggi costituito prevalentemente dalle scommesse sportive (93,4 per cento nel 2016) e solo in piccolissima parte dalle scommesse ippiche, che hanno perso rilevanza soprattutto a causa della riduzione dell’offerta”. A loro dire, è “pertanto, evidente che non avendo operato una espressa esclusione delle scommesse ippiche nella formulazione della norma, queste ultime sono state ritenute assoggettate al prelievo al pari di tutte le altre tipologie di scommesse afferenti al comparto delle scommesse sportive”.

Inoltre, “l’esame della Relazione illustrativa all’articolo 217 del Decreto Rilancio, che riassume la tassazione cui sono soggette le diverse tipologie di giochi pubblici e i relativi concessionari, mostra che il legislatore aveva ben chiara la distinzione evidenziata dalle ricorrenti tra le scommesse sportive tout court e le scommesse ippiche pur ritenendole appartenenti al medesimo comparto, ragion per cui laddove avesse inteso escluderle dal prelievo straordinario introdotto, lo avrebbe espressamente previsto“.