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In Gazzetta le nuove formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli

09 novembre 2022 - 12:51

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il decreto 'Omogeneizzazione delle formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli', ecco cosa cambia.

Scritto da Redazione
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Si intitola “Omogeneizzazione delle formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli” il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'8 novembre, che stabilisce il modello di ripartizione della posta di gioco, la posta unitaria di gioco e la giocata minima per le formule di scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli previste dal regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. 

Nell'articolo 2, al comma 1 si indica che “le scommesse ammesse per l'ippica d'agenzia sono: a) Vincente; b) Vincente no betting; c) Piazzato su due; d) Piazzato su tre; e) Accoppiata libera; f) Accoppiata in ordine; g) Accoppiata piazzata; h) Trio. 
2. Al fine dell'omogeneizzazione e semplificazione, le scommesse di cui al comma 1 sono raggruppate in quattro categorie equivalenti, ove possibile, a quelle dell'Ippica nazionale, sulle quali applicare il modello di ripartizione della posta unitaria di gioco: a) Le scommesse di cui alle lettere a) e b) sono assimilate  alla scommessa Vincente dell'Ippica nazionale; b) Le scommesse di cui alle lettere c) e d) non sono assimilabili a scommesse dell'Ippica nazionale; c) La scommessa di cui al comma 1, lettera  e), f)  e  g) sono assimilate alla scommessa Accoppiata dell'Ippica nazionale; d) La scommessa Trio di cui al comma 1, lettera h) è assimilata alla scommessa Tris dell'Ippica nazionale”. 


Nell'articolo 3, dedicato alla ripartizione della posta di gioco per le scommesse a totalizzatore dell'ippica d'agenzia, “1. Le voci di ripartizione della posta di gioco sono: a) Montepremi; b) Imposta unica; c) Prelievo destinato alla filiera; d) Compenso al concessionario, onnicomprensivo. 2. Per le scommesse Vincente e Vincente  no betting  la posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali: a) Montepremi: 75 percento; b) Imposta unica: 4  percento; c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 10 percento;  d) Compenso al concessionario: 11 percento.
3. Per le scommesse Piazzato su due e Piazzato su  tre la  posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali: a) Montepremi: 81 percento; b) Imposta unica: 3 percento; c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 8 percento; d) Compenso al concessionario: 8 percento. 
4. Per le scommesse Accoppiata  libera, Accoppiata  in ordine e Accoppiata piazzata la posta unitaria di gioco è ripartita  nelle seguenti percentuali:  a) Montepremi: 68 percento; b) Imposta unica: 5 percento; c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 14 percento;  d) Compenso al concessionario: 13 percento. 
5. Per la scommessa Trio la posta unitaria di  gioco è ripartita nelle seguenti percentuali: a) Montepremi: 64 percento; b) Imposta unica: 6 percento; c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 15 percento; d) Compenso al concessionario: 15 percento”. 

Inoltre, secondo quanto recita il decreto, all'articolo 4, “1. Per le scommesse a totalizzatore dell'Ippica d'agenzia la posta unitaria di gioco è stabilita in un euro e la giocata minima in  due euro”. 

Nell'articolo 5 si parla delle nuove formule di scommessa: “1. Al fine di valutare eventuali nuove formule di scommessa  idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'Agenzia delle  dogane e monopoli provvede a monitorare l'andamento del  gioco  nel settore ippico a seguito dei provvedimenti previsti dalla legge  27  dicembre 2017, n. 205, e a proporre, se del caso, d'intesa  con  il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del  turismo, un ulteriore schema  di decreto  di  nuova  formula, prevedendo,  ove necessario, ulteriori categorie  di  vincita e  l'accantonamento da destinare a montepremi”. 

Il decreto entra in vigore a decorrere  dal  trentesimo giorno  dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, data in cui viene  abrogato il decreto del ministro dell'Economia e  delle finanze 15 febbraio 1999. 
 

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