Lodi arbitrali scommesse ippiche, Agisco diffida Adm e ministeri e chiede accordo transattivo
Dopo oltre 20 anni dall’emanazione del primo lodo arbitrale – il lodo Di Majo del 2003 – gli operatori di scommesse ippiche sono ancora in attesa del pagamento dei risarcimenti stabiliti dai Collegi arbitrali.
Scritto da Redazione
Si torna a parlare dei lodi arbitrali riguardanti gli operatori di scommesse ippiche e dell'annosa questione legata ai contenziosi sui minimi garantiti.
L'Agisco - Associazione giochi scommesse infatti ha inviato una diffida all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai ministeri dell’Agricoltura, dell’Economia e delle Finanze e per conoscenza alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
L’Associazione ha proposto una ipotesi transattiva relativa alla chiusura del contenzioso giudiziario in essere con i concessionari della raccolta delle scommesse ippiche (e loro aventi causa) titolari di lodi arbitrali che prevede il riconoscimento agli operatori del 100 percento del capitale stabilito dai lodi arbitrali con la conseguente rinuncia da parte di questi ultimi degli interessi e delle rivalutazioni ventennali sui crediti.
La diffida inviata, il cui testo integrale è disponibile in allegato, ricostruisce le inadempienze delle Amministrazioni in merito alla mancata tutela degli operatori nazionali della raccolta delle scommesse ippiche nei confronti di quelli transfrontalieri ed alla mancata applicazione delle “misure di salvaguardia” previste dalla legge a favore della rete preesistente l’emanazione dei bandi del 2006, riportando la lunga serie di sentenze e di norme succedutesi negli anni sulla questione; evidenzia l’inerzia delle Amministrazioni che - nonostante le norme emesse, i numerosi lodi arbitrali, le diverse pronunce giurisprudenziali ed anche i numerosi pareri dell’Avvocatura dello Stato - ha fatto si che il credito a favore delle Agenzie stia tutt’ora maturando interessi e rivalutazioni fin dal 2003.
Tale diffida stata trasmessa alla Corte dei conti al fine di consentire le opportune valutazioni in relazione l’ipotesi di una responsabilità per omissione a carico dell’Amministrazione e dei suoi funzionari, dovuta appunto alla mancata predisposizione/adozione dei necessari provvedimenti, configurando l’eventuale responsabilità amministrativo-contabile in capo agli amministratori.
In allegato il testo integrale della diffida.