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Scommesse negli ippodromi, Tar: 'Richiesta canone in linea con condizioni di concessione'

08 febbraio 2024 - 10:27

Per il Tar Lazio è infondato il ricorso di alcuni ippodromi contro lo Schema di disciplinare per l’offerta e la raccolta delle scommesse ippiche da parte delle società di corse: 'È in armonia con il principio di parità di trattamento'.

Scritto da Fm
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L’operato dell’Agenzia resistente è legittimo, in quanto attuativo della previsione recata dall’art.1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui 'dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di cavalli previa sottoscrizione di un apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei criteri e dei principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico'”.

Parola del Tar Lazio, che ha ritenuto infondato e quindi respinto il ricorso presentato da alcune società di corse - da Alfea Spa Società pisana per le corse dei cavalli a Varesina Spa - per l'annullamento dello Schema di disciplinare per l’offerta e la raccolta delle scommesse ippiche sulle corse dei cavalli da parte delle società di corse (e suoi allegati tutti), notificati nel novembre 2021, limitatamente alla parte in cui prevede una diversa regolamentazione del rapporto concessorio (oneri e canoni aggiuntivi) con le società di corse che gestiscono gli ippodromi italiani, e della determinazione direttoriale con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha adottato ed approvato il predetto disciplinare.

 

Secondo i ricorrenti per effetto del nuovo schema di disciplinare, l’Agenzia intendeva, “in modo tacito, derogare alla privativa assicurata dall’art.2, co.4 Dpe n.169/98 alle società di corse per l’esercizio delle scommesse all’interno degli ippodromi”, e, parallelamente, andavano contestate “alcune clausole recate dal predetto disciplinare, nella misura in cui si prevede, in discontinuità con il previgente regime, l’onerosità della proroga e la richiesta di pagamento di un canone, l’obbligo del possesso della certificazione di qualità, ecc.”.

 

Ma per i giudici amministrativi capitolini “la disposizione in questione, pur non modificando il regime di riserva alle società di corse per le scommesse all’interno degli ippodromi, configurato dall’art.2, co,4 D.p.r. n.169/98, introduce il principio dell’omogeneità delle condizioni generali che regolano il rapporto concessorio delle società di corse rispetto a quelle degli altri concessionari di raccolta delle scommesse.

Ebbene, sulla base della complessiva prospettazione dei fatti e delle questioni sottese, la parte ricorrente non ha efficacemente confutato quanto asserito dalla difesa erariale, ossia che il disciplinare non intacca il regime di riserva nelle scommesse all’interno degli ippodromi (anzi amplia la possibilità di raccolta per le società di corse) e, soprattutto, che la richiesta di un canone (unitamente alle restanti previsioni oggetto di contestazione) è in linea con le condizioni di concessione praticate alla generalità dei concessionari che raccolgono scommesse, in armonia con il principio di parità di trattamento stabilito dall’art.1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In allegato il testo integrale della sentenza del Tar Lazio.

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