skin

Sovvenzioni ippodromi: Tar dà ragione a Sistema cavallo, e boccia la Marsicana

28 gennaio 2025 - 10:58

Hanno esito differenti le due pronunce del Tar Lazio che riguardano le sovvenzioni agli ippodromi del 2024 e del 2023.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Il decreto sulle sovvenzioni per gli ippodromi del 2025 dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma intanto al Tar Lazio si continua a dibattere sugli atti relativi agli anni passati, con esiti opposti per le società di corse interessate.

Il caso favorevole riguarda Sistema cavallo, gestore degli impianti di Follonica (Gr) e Livorno, che ha presentato ricorso per l'annullamento del decreto del direttore generale della Direzione generale dell'ippica del 23 febbraio con il quale è stata approvata la determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola società di corse per l'anno 2024.

Al centro del ricorso figura in particolare un'istanza di accesso presentata al ministero dell'Agricoltura per poter visionare: "(i) le schede tecniche riferite a ciascuno degli ippodromi beneficiari delle sovvenzioni erogate dal Ministero, con l’indicazione dettagliata dei singoli parametri presi in considerazione per il calcolo delle sovvenzioni; (ii) le schede tecniche relative a ciascuno ed a tutti gli ippodromi beneficiari delle sovvenzioni erogate dal Ministero, con l’indicazione dettagliata dei singoli parametri presi in considerazione per il calcolo delle sovvenzioni”.

Una richiesta ritenuta legittima dal Tar Lazio, con le seguenti motivazioni: "L’attività di sovvenzionamento del programma delle corse ippiche oggetto della presente controversia si inserisce in un sistema più ampio di finanziamento alle imprese soggetto al generale principio di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990, che richiede la redazione di criteri oggettivi e predeterminati, tali da assicurare la verificabilità e l’effettività del confronto tra le società ippiche, senza interferenze legate a scelte meramente discrezionali dell’amministrazione.

Le società di corse vantano, quindi, un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza delle relative schede tecniche, nella misura in cui la correttezza dei punti attribuiti agli ippodromi si riverbera sull’entità delle sovvenzioni erogate singolarmente, specie ove – come nel caso in esame – sia presentato ricorso contro gli atti di determinazione delle sovvenzioni.

Nella presente controversia l’interesse all’accesso risulta, infatti, motivato dall’esigenza di tutela del proprio interesse alla corretta quantificazione delle sovvenzioni pubbliche spettanti, e strettamente correlato all’interesse sostanziale differenziato azionato con il ricorso pendente, senza che possano venire in rilevo “imprecisate “esigenze di ordine tecnico (cfr. Tar Lazio-Roma, sez. V, ord. 9 ottobre 2024 n. 18340).

Orbene, la giurisprudenza ha chiarito, sul punto, che l’esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di ordine tecnico, senza che vengano in rilievo concreti interessi industriali e commerciali, strettamente correlati alla sfera di riservatezza della persona giuridica.

In conclusione, il Collegio accoglie la richiesta di accesso e ordina all’Amministrazione resistente di consentire alla parte ricorrente l’accesso: (i) alle schede tecniche riferite a ciascuno degli ippodromi beneficiari delle sovvenzioni erogate dal Ministero, con l’indicazione dettagliata dei singoli parametri presi in considerazione per il calcolo delle sovvenzioni ed il relativo punteggio assegnato (schede tecniche allegate sub 4 alla relazione tecnico amministrativa prot. 89772 del 23 febbraio 2024; (ii) alle schede tecniche relative a ciascuno ed a tutti gli ippodromi beneficiari delle sovvenzioni erogate da codesto Spett.le Ministero, con l’indicazione dettagliata dei singoli parametri presi in considerazione per il calcolo delle sovvenzioni ed il relativo punteggio assegnato (schede tecniche allegate sub 4 alla relazione tecnico amministrativa prot. n. 162218 del 17.03.2023); entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza".

Nel secondo caso, la protagonista è la Società marsicana srl - che gestisce l’ippodromo di Tagliacozzo (Aq) – la quale ha impugnato la proposta di accordo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e relativi allegati, disciplinante i rapporti tra il ministero delle Politiche agricole (oggi ministero dell’Agricoltura) ed essa ricorrente, trasmessa con comunicazione del 29 marzo 2023, e tutti i provvedimenti ministeriali prodromici e connessi, con i quali sono stati determinati i criteri per l’anno 2023 per l’assegnazione delle sovvenzioni e delle giornate di corsa per l’attività ippica svolta presso il predetto ippodromo, sulla base di parametri riferiti ai dati del triennio 2017 - 2019.

La società, lamentando l’illegittimità della nota trasmessa dal Ministero, "ha chiesto, previa adozione di misure cautelari - tra cui la possibilità di sottoscrivere la proposta dell’accordo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. senza che ciò comporti acquiescenza, onde non subire pregiudizi economici irreparabili - l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’accertamento delle somme effettivamente spettanti a titolo di sovvenzioni", si legge nella sentenza del Tar relativa alla controversia.

Per la ricorrente "il decreto impugnato assumerebbe a parametro di determinazione delle sovvenzioni criteri che non rispecchierebbero l’effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse. La Società contesta in particolare la scelta del Masaf di utilizzare un valore medio in riferimento alle giornate di corsa organizzate su base annuale ai fini della determinazione della sovvenzione anziché declinare detto criterio in riferimento alla capacità organizzativa riferita alle singole giornate di corsa effettivamente organizzate, specie tenendo conto che il numero delle giornate di corsa è deciso unilateralmente dal Masaf".

Per i giudici del Tar Lazio in questo caso il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. "Osserva il Collegio he il predetto criterio utilizzato dal Ministero è diretto proprio a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti; al fine del conseguimento degli obiettivi esposti risulta, infatti, preposta la scelta di un valore medio, che tenga conto delle oscillazioni che possono verificarsi in un dato lasso temporale, mentre valori parametrati sulle singole giornate di corsa rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse. Sotto tale profilo, dunque, le sovvenzioni tendono a rispecchiare l’effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse, che risultano tanto meglio verificabili proprio in virtù della predeterminazione ministeriale del numero di giornate di corsa.

Il modello parametrico di computo delle sovvenzioni, infatti, deve fondarsi - come in effetti si fonda - su dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse e per conseguire la necessaria omogeneità al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore.

D’altra parte, a ben vedere, le censure di parte ricorrente si appuntano sulla scelta operata dal Ministero di utilizzare un valore medio in riferimento alle giornate di corsa organizzate su base annuale; tale criterio, tuttavia, risulterebbe irrazionale non tanto in sé quanto, piuttosto, sulla base della individuazione da parte dello stesso Ministero del numero delle giornate di corsa attribuite a ciascuna società, bensì ad un orizzonte temporale annuale; sotto tale profilo, dunque, la illegittimità del provvedimento impugnato non sarebbe altro che il riflesso della asserita illegittimità della individuazione del calendario delle corse rispetto al quale, tuttavia, la ricorrente - pur impugnandolo - non deduce alcun motivo di illegittimità. Ne consegue, quindi, che i criteri adottati dall’Amministrazione risultano coerenti, ragionevoli e logicamente rispondenti a quanto prestabilito nel Dm n. 4701/2020."

Respinta anche la censura proposta dalla Società marsicana per cui "il Ministero non avrebbe fornito una reale giustificazione della scelta di utilizzare il dato medio delle giornate di corsa organizzate dalle diverse società di corse su base annua".

Secondo il Tar Lazio "non sussisteva in capo al Masaf alcun obbligo di motivazione, stante il fatto che il decreto impugnato si configura come atto amministrativo a contenuto generale".

I giudici amministrativi capitolini infine ritengono infondata anche la censura atta a lamentare il mancato adeguamento del “ punteggio della scheda tecnica dell’ippodromo di Tagliacozzo” a seguito della realizzazione di una pista di allenamento in erba all’interno dell’ippodromo in modo da prevedere e corrispondere già nel corso del 2023 il nuovo importo spettante alla società.

Il Ministero, conclude la sentenza, "ha stabilito che anche per la sovvenzione 2023 si prendono a riferimento i dati del triennio 2017/2019, la scheda tecnica potrà essere aggiornata quando saranno presi in considerazione i dati del 2022 compatibilmente con le risorse economiche disponibili e la metodologia applicata".

Il testo integrale della sentenza relativa all'ippodromo di Tagliacozzo è disponibile in allegato.

 

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati