skin

Trotto, Tar Lazio: 'Anche i gestori di ippodromi possono far correre i loro cavalli'

12 giugno 2024 - 13:40

Il Tar Lazio chiarisce che anche il gestore di un ippodromo può avere i colori per far correre in competizioni sportive ippiche i prodotti equini di proprietà: 'Il regolamento del trotto non prevede incompatibilità'.

Scritto da Fm
 © Violeta Pencheva / Unsplash

© Violeta Pencheva / Unsplash

Il gestore dell’ippodromo di trotto di Pontecagnano Faiano (Sa) nonché centro di allevamento equino, si è visto accogliere il ricorso presentato al Tar Lazio per chiedere l’annullamento degli atti mediante i quali il ministero dell'Agricoltura ha rigettato l’istanza di autorizzazione a far correre in competizioni sportive ippiche i prodotti equini di proprietà.

I gestori dell'ippodromo campano, essendo anche allevatori, avevano presentato al Masaf la richiesta di far correre i propri cavalli invenduti, ma si erano visti bocciare tale istanza per due volte. Da qui, per avere risposta, la decisione di ricorrere al Tar, che ora quindi fa chiarezza.

Nello specifico, si legge nella sentenza, “con riferimento al piano delle fonti del diritto, rilevano in primo luogo gli art. 13 e 14 del Regolamento delle corse al trotto (cui si rinvia) i quali, nel dettare i requisiti necessari affinché i proprietari/affittuari di cavalli da corsa possano essere autorizzati a far correre i propri cavalli, risultano certamente lacunosi nella parte in cui non prevedono alcun regime testuale delle incompatibilità - come noto, soggette al principio di legalità e tassatività - tra gestore dell’impianto e proprietario dei cavalli; né prevedono, a maggior ragione, una clausola c.d. aperta che attribuisca all’autorità amministrativa competente al rilascio della autorizzazione alle corse il potere di valutare casisticamente ciascuna richiesta sotto il profilo della opportunità previa esplicitazione, nel relativo provvedimento, di una motivazione c.d. rafforzata, eventualmente con possibilità anche di modularne gli effetti (ad esempio, escludendo la possibilità di correre nel proprio impianto, autorizzando le corse in altri impianti, se e in quanto non si tratti di corse relative al programma di un campionato, nel qual caso ovviamente non è possibile ipotizzare autorizzazione limitata ad alcuni impianti soltanto)”.

Accogliendo il ricorso, il Tar Lazio precisa “che l’effetto conformativo della presente decisione implica l’emanazione di nuovo provvedimento decisorio sull’istanza presentata in data 5 settembre 2023, nel rispetto delle indicazioni esposte (salvo ius superveniens)”.

 

Il testo integrale della sentenza del Tar Lazio è disponibile in allegato.


 

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati