Poker live e Fisco: illegittime anche le tasse sulle vincite extra Ue
10 novembre 2016 - 12:37
L'operazione All In non è morta ma anche per le vincite extra Ue si affermano principi importanti per i rounders italiani.
Scritto da Cesare Antonini
“Il Progetto ALL-IN, per quanto duramente colpito, è tutt’altro che morto e sepolto: l’A.d.e., infatti, continua ad indagare i giocatori di poker e a svolgere accertamenti fiscali aventi ad oggetto le vincite percepite al di fuori dello spazio economico europeo. Ciò sta accadendo anche in questi giorni per diversi giocatori da me assistiti”. E' l'allarme lanciato da Massimiliano Rosa, legale esperto di gaming del foro di Udine sull'annosa vicenda dei giocatori di poker tassati e 'tar-tassati' per le vincite che effettuano nei tornei live al di fuori del suolo italiano.
Tuttavia gli assistiti dalla coppia Rosa-Cristaldi, stanno avendo notevole soddisfazione viste le recenti vittorie in alcune commissioni tributarie. E su un fronte tutto nuovo, quello delle vincite Extra Ue dove le richieste del Fisco sembrano scricchiolare notevolmente! Ma cosa sarebbe accaduto? “Durante le verifiche fiscali in corso, è stato fatto notare come le Commissioni Tributarie, anche per le vincite extra UE, stiano accogliendo compatte le tesi difensive, ma l’A.d.e. ignora qualsiasi decisione giurisprudenziale di merito, evidentemente giudicata alla stregua di carta straccia (purtroppo questo è il rispetto che quell’Ufficio riserva alle sentenze tributarie). Si segnalano, in particolar modo, tre recentissime decisioni di II grado, laddove i contribuenti, assistiti da me e da Sebastiano Cristaldi, hanno ottenuto piena soddisfazione processuale”.
Con la Sentenza n. 5779/2016 della CTR di Roma, depositata il 05.10.2016, i giudici capitolini hanno annullato l’accertamento fiscale, avente ad oggetto la tassazione di vincite conseguite negli USA. Una grande notizia per molti players.
Com'è andata? “Non risulta provata la fondatezza della pretesa del Fisco, basata esclusivamente su dati acquisiti da internet che, per loro natura, risultano privi di quei requisiti di attendibilità e valore certificatorio, necessari per procedere ad una contestazione tributaria. Per legittimare il proprio operato, in mancanza di una dichiarazione confessoria da parte del contribuente, l’A.d.e. avrebbe dovuto munirsi di adeguati riscontri probatori di carattere oggettivo, consultando la polizia doganale e, soprattutto, attivando la cooperazione internazionale tra Stati, di cui all’art. 26 della Convenzione bilaterale vigente tra l’Italia e gli Stati Uniti. L’accertamento, quindi, risulta patologicamente affetto da una carenza istruttoria che si riflette in un palese vizio di motivazione”.
Con la Sentenza n. 8187/2016 della CTR di Napoli, depositata il 23.09.2016, i giudici partenopei hanno annullato l’accertamento fiscale, avente ad oggetto la tassazione di vincite conseguite in Egitto anche in questo caso “sia perché non si può attribuire fede incondizionata a notizie tratte da strumentazioni informatiche non pienamente verificabili e comunque attinte tramite procedure e conseguendo esiti non documentati in giudizio – spiega Rosa - sia quanto al riparto dell'onere probatorio in ordine all'asserita violazione del principio di doppia imposizione”. Si legge nella sentenza:
Invero, il contribuente sostiene che l'Egitto applica sulle vincite al gioco lo stesso sistema fiscale vigente in Italia (criterio "Source"), mediante prelievo delle imposte alla fonte sul monte della giocate nette e non sulle vincite; poiché l'asserita vincita sarebbe stata sottoposta a tale prelievo fiscale nel Paese ove è avvenuta, essa non può essere nuovamente tassata in Italia, come preteso con l'atto oggetto di ricorso. Controparte sostiene che dovrebbe essere il contribuente a provare di aver subito tale prelievo.
Ad avviso di questa Commissione, il sistema disciplinato dalla Convenzione tra Italia ed Egitto ratificata con legge 25/5/1981, n. 387, in vigore dal 28/4/1982, è improntato ai principi di collaborazione e di scambio di informazioni, ex artt. 25 e 26. Dunque, in presenza della contestazione mossa dal cittadino che assume di aver già adempiuto ad obblighi fiscali nell'altro Stato, è doverosa l'attivazione delle procedure di collaborazione e la conseguente assunzione di notizie attinenti al caso concreto. Invero, nella specie l'erario italiano acquisisce tramite internet la notizia di una vincita e la sottopone a tassazione, senza verificare se risponda al vero quanto affermato dal soggetto passivo circa la vigenza nello Stato estero degli stessi criteri e procedure qui applicati. Ciò non appare legittimo e rispettoso dei diritti del contribuente ex art. 5 L. 27/7/2000, n. 212, né dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.
La Commissione, infine, osserva che:le vincite al poker in Stati stranieri non configurano investimenti esteri né attività finanziarie, per cui il vincitore non ha obbligo di denunziare al fisco i relativi importi.
“Con la Sentenza n. 9001/2016, emessa da altra Sezione della CTR di Napoli (Sez. 33), depositata il 14.10.2016, i giudici campani accolgono invece un altro, fondamentale aspetto della presente questione che, a parere mio e del dott. Cristaldi, resta quello maggiormente rilevante nell’intera vicenda; si legge nella sentenza”:
Peraltro va considerato che l'attività in questione come può comportare vincite così può comportare perdite anche di importi significativi ed in tale contesto, alla luce del principio di cui all'art. 53 della Costituzione, secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva, non sarebbe legittimo tassare i proventi derivanti da gioco d'azzardo escludendo le perdite che possono derivare dagli stessi giochi.
Diventa inevitabile pertanto, assoggettare le vincite in questione a ritenuta d'imposta e non al tributo progressivo tramite dichiarazione dei redditi, così come previsto dal legislatore nazionale.
Si apre uno scenario davvero meraviglioso per i rounders italiani e di tutta Europa: “In buona sostanza, vuoi per carenze motivazionali ed istruttorie, vuoi per violazione delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, vuoi, soprattutto, per evidente contrasto con l’art. 53 della Cost., la pretesa tassazione delle vincite al gioco extra UE, così come contestata dalla nostra Amministrazione Finanziaria, deve essere strenuamente avversata e non subita passivamente”, conclude Rosa.