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Tar Lazio: 'Lotto, revoca licenza per ritardati versamenti proventi raccolta'

06 maggio 2016 - 11:04

Il Tar Lazio ribadisce che in caso di ritardati versamenti dei proventi del gioco del Lotto una ricevitoria perde la licenza per la raccolta.

Scritto da Redazione
Tar Lazio: 'Lotto, revoca licenza per ritardati versamenti proventi raccolta'

 


"I reiterati versamenti in ritardo, in un limitato arco temporale, hanno fatto venire meno il rapporto fiduciario, fondamentale nel rapporto concessorio, e che, attesa la gravità della violazione, non è prevista una gradualità della sanzione, ma esclusivamente la sanzione della revoca. D’altra parte, le disposizioni che sanzionano con la revoca della concessione le condotte di mero pericolo sono finalizzate a prevenire il rischio di grave danno all’Erario che potrebbe derivare dalla condotta del concessionario".

Per questo motivo il Tar Lazio ha respinto in quanto infondato, come già fatto qualche settimana fa dal Consiglio di Stato, il ricorso presentato dalla titolare di una ricevitoria contro il provvedimento di revoca immediata della concessione di raccolta del gioco del Lotto per ritardati versamenti dei proventi. 

L’amministrazione, si legge nella sentenza, "ha rilevato che il ricevitore ha effettuato il versamento dei proventi del gioco del Lotto oltre il giovedì della settimana successiva per più di tre volte nel biennio 2014-2015 ed ha esposto che, di seguito alle contestazioni mosse, non sono pervenute controdeduzioni che possano essere ritenute esimenti.

 

In particolare, il ricevitore ha effettuato cinque versamenti in ritardo di diversi giorni rispetto alla data prevista dalla normativa (20, 15, 7, 8, 4) in un arco temporale di nove mesi (dalla settimana contabile del 30 dicembre 2014 a quella del 22 settembre 2015) e la circolare della Direzione Generale Monopoli di Stato n. 13386 del 31 luglio 2003 ha contemplato, in forza dell’art. 34, comma 9, della legge n. 1293 del 1957, tra le cause di revoca della concessione il fatto che il ricevitore abbia ritardato il versamento per tre volte nel corso di un biennio ed il quarto ritardo si sia verificato entro sei mesi da quello precedente".
 

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