Tar: 'No revoca licenza per omessi pagamenti a ricevitoria Lotto rapinata'
Il Tar Lazio accoglie il ricorso di una ricevitoria del Lotto che non versato i proventi delle vincite in quanto oggetto di rapina.
"Il provvedimento impugnato si limita ad affermare apoditticamente che 'la semplice denuncia ai Carabinieri, non costituisce prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile'. Invece, secondo la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (cfr., in particolare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2490 del 2014), 'sinché non sia dimostrata la falsità della denuncia-querela, non può ritenersi inverata la fattispecie dell’omesso versamento dei proventi delle vincite, che costituisce il presupposto ineludibile della disposta revoca', e tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui le somme delle giocate siano state incassate e solo in un secondo momento siano state oggetto di rapina. Del resto tale fattispecie non è dissimile, nella sostanza, da quella in cui le giocate siano state effettuate in via fittizia e, quindi, senza alcun incasso di denaro da parte della titolare della ricevitoria; difatti in entrambi i casi spetta all’Amministrazione dimostrare che il mancato versamento consegue ad una condotta dolosa o colposa comunque imputabile al concessionario.
Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso della titolare di una ricevitoria del Lotto contro la revoca della concessione per la gestione disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell'omesso versamento dei proventi delle vincite perché oggetto di rapina.
NIENTE RISARCIMENTO - Passando alla domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, "il Collegio osserva innanzi tutto che la stessa riguarda soltanto il limitato periodo che intercorre tra la data della notifica del provvedimento impugnato e la data in cui l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza
cautelare ha disposta la riattivazione della ricevitoria. Ciò premesso, all’accoglimento di tale domanda comunque osta la disposizione dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., nella parte in cui dispone che 'Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti'. Difatti la ricorrente non ha richiesto l’adozione di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., che ben avrebbero potuto impedire i pur limitati danni connessi al mancato funzionamento della ricevitoria nel periodo intercorso tra la notifica del provvedimento impugnato e la riattivazione della ricevitoria stessa".