L'Agenzia delle dogane e dei monopoli allunga ancora la lista dei chiarimenti in merito al bando per la gestione del Lotto, in vista della deadline per presentare le domande fissata al 17 marzo del 2025.
Ecco di seguito i tre nuovi quesiti ricevuto dall'Agenzia, e le relative risposte, che seguono l'ultimo aggiornamento di pochi giorni fa:
QUESITO 1 – È pervenuta una richiesta di chiarimento in ordine al termine esatto per eseguire il versamento della seconda rata di corrispettivo – pari a 300 milioni –, atteso che “le Regole amministrative dispongono, nel paragrafo 16.6(ii), che la somma è dovuta “…all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario nell’anno 2025”, in conformità con quanto disposto dall’art. 23, comma 4, lett. C) del D.lgs. 41/2024, mentre al paragrafo 22.4 lett. b) delle stesse Regole Amministrative si prevede che il versamento debba essere attestato con ricevuta originale entro i 30 giorni precedenti alla data prevista per la stipula dell’atto di convenzione.”
RISPOSTA AL QUESITO 1 – L’art. 23, comma 4 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41 fissa il termine di pagamento della seconda rata del prezzo indicato nell’offerta economica, stabilito in euro 300 milioni, all’atto dell’effettiva assunzione del servizio. La documentazione di gara non definisce l’efficacia dell’atto di convenzione non potendosi pertanto escludere che, dall’atto della sottoscrizione, la medesima decorra direttamente da quella data. Ne consegue che la somma in questione deve essere già disponibile e deve consentire l’efficacia dei controlli dovuti da parte dell’Agenzia. A tal fine, entro i 30 giorni precedenti alla data fissata per la stipula dell’atto di concessione l’aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione necessaria descritta nel paragrafo 22.4, ivi compresa l’esecuzione del versamento de quo, al fine di consentire all’Agenzia i dovuti controlli. Va da sé che è in astratto possibile che l’attestazione del versamento possa riportare una valuta successiva alla data della presentazione, ma tale che consenta in ogni all’Agenzia di fruire di un sufficiente periodo per verificare l’avvenuto introito della somma dovuta. Nel caso in cui l’aggiudicatario opti per tale soluzione dovrà, entro il termine dei 30 giorni precedenti alla data prevista per la stipula dell’atto di convenzione, consegnare, in una con l’attestazione del versamento, un impegno sotto forma di autocertificazione, a mantenere irrevocabile l’ordine di pagamento e a consegnare all’Agenzia, prima della stipula, la ricevuta, quietanzata, della seconda rata del corrispettivo.
QUESITO 2 – In riferimento all’Allegato Tecnico “Sistema oggetto di devoluzione” è pervenuta la richiesta: “di specificare “quanti siano attualmente i punti di vendita che fanno parte della rete oggetto di subentro” e “quanti di tali punti siano dotati di doppio terminale””. e inoltre, “un aggiornamento al 31 dicembre 2024 della quantità di Apparecchiature elettroniche anche in relazione al chiarimento pubblicato il 29 gennaio”.
RISPOSTA AL QUESITO 2 – La rete di raccolta non è oggetto di devoluzione essendo la stessa costituita da concessionari aventi rapporto diretto con l’Agenzia. Oggetto di devoluzione sono invece i terminali il cui numero è indicato nel documento “Sistema oggetto di devoluzione” alla pag. 137. Non rileva, ai fini della procedura, il numero dei punti di raccolta dotati di secondo terminale di gioco, in quanto il dato dipende dalla scelta dell’aggiudicatario, in relazione a parametri da concordare con l’Agenzia. Si fa presente, inoltre, che, per mero refuso, nella risposta al quesito 2 dei chiarimenti del 29 gennaio 2025, il numero totale dei punti di raccolta fisici è stato quantificato in 37.383 mentre il numero dei punti di raccolta - ricomprendendo quelli abilitati, sospesi e in attesa di attivazione -alla data del 31 dicembre 2024 è quantificato in 33.936. Si ribadisce che il numero dei punti di raccolta è dinamico in relazione ai provvedimenti amministrativi adottati per le concessioni delle ricevitorie del lotto (esemplificativamente nuove istituzioni, sospensioni e revoche).
QUESITO 3 – È pervenuto un quesito relativo al Piano di adeguamento tecnologico delle dotazioni dei punti di raccolta fisici anche con riferimento alla risposta al quesito numero 2 del 31/01/2025. Si chiede di confermare che: 1) laddove il candidato non ritenga di acquistare terminali di nuova produzione, l'adeguamento tecnologico possa consistere nell'aggiornamento del software dei terminali e del sistema di elaborazione che fanno parte del sistema devoluto, restando esclusa la possibilità di proporre un aggiornamento tecnologico mediante utilizzo di terminali diversi da quelli che fanno parte del sistema devoluto e che non siano di nuova produzione; 2) l’obbligo di cui all’art. 20 comma 3 lettera d) dello schema di atto di convenzione relativo al “rinnovo del parco complessivo dei terminali e delle apparecchiature di supporto” sussista esclusivamente a condizione che tale rinnovo sia previsto, a scelta del Candidato, nel progetto tecnico/organizzativo da quest’ultimo presentato.
RISPOSTA AL QUESITO 3 – Nella risposta al quesito n. 2 del 31 gennaio u.s. – relativo alla differente imputazione delle spese per l’innovazione e per l’adeguamento dei terminali – è presente l’inciso “Laddove, pertanto, la proposta del candidato comporti l’acquisto di terminali, a prescindere dalle effettive caratteristiche innovative dei medesimi…”. Va da sé che laddove il candidato non ritenga di procedere, quantomeno nell’immediato, all’acquisto di terminali, lo stesso dovrà in ogni caso dettagliare nel Progetto tecnico/organizzativo - in base alla normativa vigente che prevede, all’art. 23, comma 4, lettera f) del D. Lgs. 41/2024 l’obbligo di aggiornamento tecnologico oltre che della rete anche dei terminali – le soluzioni per garantire tale aggiornamento sulle apparecchiature del sistema devoluto. Si conferma pertanto che la scelta del candidato dovrà vertere o sull’acquisto di nuove apparecchiature o sull’aggiornamento delle medesime oggetto di devoluzione. Ciò anche in quanto, in base al disposto della lettera d) del predetto comma, la rete di telecomunicazioni, e conseguentemente delle apparecchiature necessarie per il servizio, deve essere dedicata in via principale al servizio oggetto di affidamento e solo in via subordinata, ricorrendone le condizioni, la medesima può essere utilizzata per altri servizi. Si conferma, infine, che l’obbligo di cui all’art. 20, comma 3, lettera d), dello schema di atto di convenzione relativo al “rinnovo del parco complessivo dei terminali e delle apparecchiature di supporto” - da rispettare ovviamente per garantire un’elevata performance delle apparecchiature utilizzate durante l’intero periodo concessorio - sussiste esclusivamente nei limiti di quanto previsto nel Progetto tecnico/organizzativo presentato dal candidato.