Cassazione: 'Lotto, ritardato versamento giocate è peculato'
La Corte di Cassazione conferma la condanna per la titolare di una ricevitoria del Lotto asserendo che l'incasso dell'agente appartiene dello Stato sin dal momento della riscossione.
Scritto da Redazione
"Commette il reato di peculato il titolare dell'attività di raccolta delle giocate, allorché omette il versamento delle somme riscosse per conto dell'Amministrazione Finanziaria, atteso che il denaro incassato dall'agente è, sin dal momento della sua riscossione, di pertinenza della Pubblica amministrazione."
A dirlo è la Corte di Cassazione chiamata a esprimersi sulla condanna per peculato inflitta alla titolare di una ricevitoria del Lotto di Napoli "per essersi, nella qualità di concessionario della ricevitoria del gioco del lotto, e quindi quale incaricato di pubblico servizio, appropriata della somma complessiva di euro 9.446,47 omettendo di versarla all'Agenzia delle dogane entro il termine di cinque giorni".
I difensori della donna hanno tentato il ricorso sulla base di quattro motivi, tutti respinti dai giudici della Cassazione, puntando su un vizio di motivazione, non ritenendo corretta la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio per la titolare della ricevitoria, contestando l'accusa di appropriazione indebita dato che il versamento (avvenuto dopo alcune intimazioni di pagamento) era stato ritardato da difficili condizioni economiche dell'attività, identificando "nella condotta dell'imputata al più un peculato d'uso" (che tuttavia, ricordano i giudici, "è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro"). Tre motivazioni ritenute infondate dai giudici della Corte.
Inammissibile, invece, il quarto motivo, che puntava sul "mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 323 bis" del Codice penale.
Per la Cassazione "risulta irrilevante" la titolare della ricevitoria abbia "onorato il debito verso lo Stato, dal momento che si tratta di denaro che, sin dall'inizio, era di proprietà erariale e il fatto che un altro soggetto sia intervenuto al posto dell'obbligato per 'ripianare il debito' non può incidere sulla configurabilità del reato di peculato che consiste nell'appropriazione delle somme di proprietà pubblica."
Chiude la Cassazione confermando anche la corretta determinazione della pena accessoria, di interdizione perpetua dai pubblici uffici (dato che la pena irrogata all'imputata è superiore a due anni di reclusione).