skin

Giustizia amministrativa, Lotto al centro delle pronunce di Tar e CdS

16 gennaio 2025 - 10:37

In due ordinanze emesse dal Tar Lombardia e dal Consiglio di Stato si dibatte di versamenti tardivi dei proventi e distanza fra le ricevitorie. Ecco come è andata a finire.

Scritto da Fm
© Pxhere

© Pxhere

Lotto protagonista nella giustizia amministrativa con due ordinanze emesse rispettivamente dal Tar Lombardia e dal Consiglio di Stato.

Nel primo caso, la pronuncia è favorevole ad una ricevitoria che ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  per la revoca della concessione e per la decadenza della rivendita disposte per tardivi versamenti dei proventi del gioco del lotto.

Secondo il Tar Lombardia infatti “ ad un sommario esame, sussistono profili che possono indurre ad una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso con particolare riguardo al motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 34, comma 1, n. 9, della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, così come interpretato dalla stessa Adm nelle proprie circolari, ove, a proposito della 'abitualità' delle violazioni, si fa riferimento a 'ritardi … consecutivi … avvenuti prima che il ricevitore abbia ricevuto le contestazioni relative alla prima inadempienza …' circolare n° 47846 del 18/5/2016, depositata in atti da parte resistente)”.

La revoca della concessione, si legge nell'ordinanza, “non appare immune dalle suesposte censure laddove non sembra avere compiutamente applicato, nella specie, il 'meccanismo della continuazione' (così, la memoria dell’Adm, del 7/1/2025), fra il ritardo del 26/12/2023 (contestato il 17/01/2024) e quello del 02/01/2024, tenuto conto che, come riportato dalla stessa Amministrazione, la ratio del predetto meccanismo 'è quella di sanare il comportamento del concessionario che inconsapevolmente versa in ritardo' e che '[c]iò accade quando, versando con la Rid, di fatto il gestore non si avvede del ritardo se non dopo aver ricevuto le intimazioni di pagamento» (così, sempre la memoria dell’Adm)”.

Perciò, ritenendo apprezzabile quanto allegato da parte ricorrente ai fini del prescritto periculum in mora; il Tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 aprile 2025.

La seconda ordinanza riguarda l'appello proposto da un ricevitore contro la sentenza del Tar della Campania con cui è stato annullato il provvedimento autorizzativo al trasferimento della sua ricevitoria del Lotto, impugnato da due rivenditori concorrenti, per i quali “sarebbe errata la classificazione dell’istanza operata dall’Admanziché 663,60 metri come invece attestati nella relazione tecnica asseverata del geometra” incaricato e quindi si tratterebbe di “un trasferimento ‘fuori zona’, come tale da loro ritenuto non ammesso per essere esaurita la disponibilità residua; quale trasferimento ‘in zona’ attestando una distanza tra luogo di provenienza e luogo di destinazione di soli 595 metri”.

Secondo i “rivali”  il vizio del provvedimento autorizzativo sarebbe riconducibile ad una errata misurazione da parte dell’Adm della distanza effettiva tra la sede di provenienza e il luogo di destinazione seguendo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle regole imposte dal Codice della strada (che all’art. 190, comma 2, prevede che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonale, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi)”.

Per i rivenditori “la misurazione effettuata dall’Adm, come attestata nel verbale di sopralluogo sarebbe inesatta ed inattendibile anche con riferimento al secondo requisito previsto dalla normativa di settore afferente il limite distanziale minimo di 300 metri richiesto tra il luogo di trasferimento proposto e la rivendita più vicina, che nel caso di specie è la rivendita di uno dei due.

Il resistente nvece, a riprova della correttezza del requisito della distanza, con una seconda perizia asseverata a firma di un architetto ha dimostrato che percorrendo il tragitto pedonale nel rispetto della normativa del Codice della strada in senso contrario rispetto a quello considerato nel provvedimento di Adm, partendo dalla sede nuova munita su quel lato da marciapiede, la distanza alla precedente sede sarebbe addirittura inferiore, di soli 586,40 metri, potendosi in tale modo evitare i due attraversamenti pedonali la cui presenza ai fini dell’atto autorizzativo costituisce altro tema di contestazione tra le parti”.

Ai fini del decidere il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione per accertare alcune delle circostanze in contestazione, affidata al direttore del Dipartimento Area territorio ed innovazione della Provincia di Caserta, con facoltà di delega ad altro funzionario/dipendente della struttura.

Il verificatore dovrà verificare la distanza intercorrente tra l’attuale sede del locale commerciale e la sua ex sede, siti nello stesso paese, seguendo il percorso inverso a quello seguito da Adm nel verbale di sopralluogo. I giudici specificano che “è possibile prendere in considerazione anche eventuali percorsi che siano alternativi a quello valutato da Adm entro i limiti dei 600 metri”.

Andrà inoltre verificata la distanza intercorrente tra l’attuale sede del locale commerciale del ricorrente e la rivendita del concorrente, che secondo il verbale e situata a una distanza di 306 metri.

La misurazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento in materia predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze che prescrive “La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.” (Codice della strada)”.

L’attività di verificazione si dovrà svolgere nel contraddittorio delle parti e avrà inizio entro il termine del 15 febbraio 2025; entro il termine del 15 marzo 2025 il verificatore trasmetterà la bozza preliminare della verificazione alle parti costituite o ai consulenti tecnici da queste eventualmente nominati, i quali nel termine di 15 giorni dalla ricezione potranno articolare eventuali osservazioni. Per il deposito della relazione finale di verificazione invece è il termine è il 30 aprile 2025.

Per la trattazione del merito del ricorso in appello il CdS fissa l’udienza pubblica del 26 giugno 2025.

 

Articoli correlati