Ogni tanto la politica italiana torna a proporre l'aumento del prelievo erariale sugli apparecchi da gioco con vincita in denaro o altre forme di tassazione sull'industria per “fare cassa” e destinarne i proventi ad altri settori.
Succede anche in un disegno di legge recentemente presentato da alcuni senatori del Partito democratico, con Walter Verini come primo firmatario, intitolato “Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie”, che si propone di arginare la crisi delle edicole, schiacciate dal ridimensionamento numerico della rete di vendita tradizionale e da criticità economiche.
Come supportarle e aiutarle? Con un sistema di norme volto a favorire la ripresa e a rilanciare il loro ruolo all'interno della società italiana.
Il passaggio dedicato al gioco compare nell'articolo 9 del disegno di legge, sulla copertura finanziaria.
In esso si legge: “1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2.
2. A decorrere dall'anno 2026:
a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle somme giocate;
b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata nella misura del 9,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate;
c) la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata nella misura del 8,55 per cento;
d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 è fissato nella misura del 12,55 per cento”.
Non resta che seguirne l'iter al Senato.