“Va escluso che la ricorrente abbia diritto alla rifusione delle spese per l’impianto della nuova sede (peraltro, neppure documentate in giudizio), sostenute o assunte, a proprio rischio e pericolo, prima che l’Amministrazione adottasse il provvedimento sull’istanza di trasferimento fuori zona della rivendita, non riscontrandosi il nesso di stretta derivazione causale della spesa dall’atto che si assume essere fonte di pregiudizio”.
È lapidario il Tar Sicilia nel respingere il ricorso proposto dalla titolare di una rivendita di generi di monopoli contro il ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli atto a conseguire il risarcimento del danno cagionato dal provvedimento con cui, nel 2010, è stato negato il richiesto trasferimento fuori zona dell'esercizio.
La ricorrente aveva chiesto nel 2009 il trasferimento nella nuova sede, a causa del continuo calo di utenza e di reddito annuo, stipulando un contratto di locazione per i nuovi locali e spendendo anche somme importanti per la loro ristrutturazione, prima però di aver avuto la certezza del sì delle Amministrazioni al trasferimento.
Adm infatti successivamente ha rigettato l'istanza, osservando “che il servizio di vendita di generi di monopolio in zona era più che sufficientemente garantito dalle rivendite esistenti”.
Da qui la decisione della donna di fare ricorso e di chiedere un risarcimento danno complessivo di circa 1.3milioni di euro, di cui più di 493mila per redditi non conseguiti relativi agli aggi derivanti dai giochi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e anche il risarcimento per il danno non patrimoniale, in quanto “affetta da una grave forma depressiva originata proprio dal diniego dell’istanza di trasferimento, che ha causato crescenti difficoltà economiche e la necessità di ricorrere al prestito”, si legge nella sentenza.
Richieste tutte rispedite al mittente dal tribunale amministrativo.
Per il Tar Sicilia la parte, “si è, invero, limitata a depositare la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che ha accertato l’illegittimità del diniego, oltre a certificazioni mediche attestanti la patologia psichica dalla quale è affetta.
Non vi sono in atti elementi di giudizio che consentano di riscontrare gli assunti sui quali si fonda la domanda risarcitoria, ossia la pretesa minore redditività dell’attività di rivendita di generi di monopolio, considerato anche che tale circostanza fattuale è stata recisamente contestata dall’Amministrazione resistente.
La parte ricorrente non ha prodotto documenti afferenti ai redditi conseguiti in mancanza del trasferimento né documentazione o altro mezzo di prova concernente la redditività media di zona cui è fatto riferimento in ricorso. Non risultano, inoltre, forniti dati fattuali precisi e verificabili in ordine alle asserite, significative, differenze tra le due zone del territorio comunale sopra indicate quanto a densità media di popolazione e composizione del bacino di utenza; ragione per la quale il Tribunale non dispone di riscontri adeguati circa l’effettiva sussistenza dei danni lamentati.
Difetta, inoltre, ogni elemento di prova quanto ai danni di natura patrimoniale, anche per perdita di chance, che la ricorrente avrebbe subito a causa dell’illegittimità del diniego di trasferimento”.