Tar Lazio: 'Assegnazione ricevitorie Lotto, no distinzioni fra rivendite'
Il Tar Lazio ribadisce che non c'è distinzione tra rivendite speciali e rivendite ordinarie nell’assegnazione delle ricevitorie del Lotto.
Scritto da Fm
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"Come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la norma primaria non pone alcuna distinzione tra rivendite speciali e rivendite ordinarie nell’assegnazione delle ricevitorie del lotto, riferendosi genericamente a tutti i 'tabaccai' (novero nel quale rientrava l’odierna ricorrente). Alla luce di tale dirimente rilievo, il provvedimento impugnato che ha negato l’assegnazione alla ricorrente della ricevitoria effettuando una discriminazione priva di una base normativa, deve ritenersi illegittimo."
A sancirlo è il Tar Lazio nella sentenza con cui accoglie in parte il ricorso presentato da una società per l'annullamento della determinazione dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha respinto la sua istanza per l'assegnazione di una ricevitoria del gioco del lotto, in ragione dell’ubicazione della rivendita speciale di tabacchi gestita dalla ricorrente.
La società ha contestato la "discriminazione effettuata dall’Agenzia tra tipologie di rivendite speciali in quanto la norma primaria che prevede l’allargamento della rete non istituisce alcuna distinzione fra categorie di tabaccai al fine della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto", si legge nella sentenza.
"Nelle more dello svolgimento del giudizio, sul quale si è innestato anche un incidente sulla competenza, la ricorrente è prima stata inserita nella graduatoria per l’assegnazione del punto di raccolta del gioco del lotto sin dall’anno di presentazione della seconda istanza (2019) e successivamente è stata destinataria del provvedimento di rilascio della relativa concessione", fatto per cui secondo il Tar Lazio "non sussiste allo stato l’interesse della ricorrente alla domanda di annullamento dell’originario diniego di concessione".
Però, secondo i giudici la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato deve essere accolta, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia.