Tar Lazio: ‘No revoca concessione Lotto, ricorrente in buona fede’
“Il provvedimento di revoca della concessione impugnato è illegittimo in quanto gli addebiti mossi al concessionario sono posti in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto nonché in contrasto con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa”.
A sancirlo è il Tar Lazio, accogliendo il ricorso mosso dal titolare di una rivendita contro
l’atto di revoca della concessione per la raccolta del gioco del Lotto adottato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli a giugno 2021.
In particolare, il ricorrente aveva dedotto che la mancata attivazione della raccolta a seguito della sottoscrizione del contratto era addebitabile, in parte, ai lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a ricevitoria (rallentati dall’insorgere dell’emergenza pandemica) che rendevano impossibile, come rappresentato anche dal concessionario, l’installazione delle apparecchiature di gioco e, in parte, alla situazione emergenziale generale e ai problemi di salute del ricorrente che a quasi ottant’anni ha contratto il Covid 19″.
Come dimostrato anche dalla relazione del concessionario, sino al 17 ottobre 2020 la ricevitoria del ricorrente non era in condizioni di operare la raccolta in ragione della mancata installazione delle apparecchiature di gioco dovuta ai ritardi nel completamento dei lavori di ristrutturazione e allestimento della ricevitoria. Nel suddetto contesto, la comunicazione all’Amministrazione della sospensione o interruzione della raccolta non avrebbe avuto alcun senso in quanto per poter essere sospesa o interrotta la raccolta deve essere prima attivata. L’Amministrazione stessa, d’altro canto, ben avrebbe potuto rilevare dai dati a sua disposizione che la suddetta ricevitoria non era attiva ed eventualmente dare un termine al ricorrente per attivare la raccolta prima di avviare il procedimento di revoca”.