Tar dà ragione alla Fit: ‘Niente limiti orari per Lotto e gratta e vinci’
“Rimane fermo il potere del Comune di regolare alcuni aspetti dell’attività di gioco presso le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del Lotto, ma sono annullate, con effetti limitati al 10 e Lotto e al Gratta e vinci, in relazione all’interesse fatto valere in giudizio, le norme del regolamento che prevedono l’introduzione di fasce orarie (art. 5) e il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi”.
Questo il principio che accomuna le due sentenze con cui il Tar Lombardia accoglie parzialmente i ricorsi presentati dalla Federazione italiana tabaccai per l’annullamento delle deliberazioni consiliari con le quali è stato approvato il “Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito”, nel testo a sua volta approvato dall’assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale di Treviglio in data 5 novembre 2018.
Viene inoltre utilizzato lo strumento della limitazione degli orari dell’attività di gioco. In proposito, il regolamento (v. art. 5) rinvia a un’ordinanza del sindaco ex art. 50 comma 7 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, fissando i seguenti indirizzi: gli orari non dovranno penalizzare determinate tipologie di gioco (e conseguentemente determinate attività commerciali) a vantaggio di altre; dovranno essere individuate specifiche fasce orarie di chiusura ‘che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari’; in via indicativa, le fasce orarie di chiusura si collocano dalle 12.30 alle 14.30, e dalle 23.00 alle 10.00″.