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Tar Lombardia: 'No a restrizioni orarie per Lotto e Gratta e vinci'

02 maggio 2022 - 14:28

Il Tar Lombardia dà parzialmente ragione alla Fit: stop a limiti orari per Lotto e Gratta e vinci e al divieto di installazione di distributori automatici fuori dalle tabaccherie.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'No a restrizioni orarie per Lotto e Gratta e vinci'

“Rimane fermo il potere del Comune di regolare alcuni aspetti dell’attività di gioco presso le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del Lotto, ma sono annullate, con effetti limitati al 10 e Lotto e al Gratta e Vinci, in relazione all’interesse fatto valere in giudizio, le norme del regolamento che prevedono l’introduzione di fasce orarie (art. 5) e il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi (art. 4 comma 4)”.

Questa la motivazione con cui il Tar Lombardia accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla Federazione italiana tabaccai contro il Comune di Fara Gera D'Adda (Bg) per l'annullamento della deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il “Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito”, nel testo a sua volta approvato dall'assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale di Treviglio nel 2018.

 

Dopo aver riconosciuto il diritto dei Comuni di prendere provvedimenti in materia di attività di gioco, i giudici amministrativi sottolineano che “la riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino alla sostanziale cancellazione del valore economico della concessione. Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata, gli interventi limitativi devono comunque prevedere e stimare il calo di fatturato dei concessionari, e trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati, le quali, a loro volta, si trasformano in minori introiti per le finanze pubbliche. Sono in ogni caso da preferire misure incentivanti, o accompagnate da compensazioni, come suggerisce anche l’art. 5 della LR 8/2013”. Inoltre, “prima di applicare una qualsiasi misura limitativa è necessario valutare se la stessa possa realmente essere utile con riguardo all’obiettivo di prevenire il gioco d'azzardo patologico, e se il risultato che ci si può ragionevolmente attendere pareggi il sacrificio imposto ai concessionari”.
 
Nel caso in esame, secondo il Tar Lombardia queste condizioni non sembrano rispettate e non può essere accettato che per prevenire la ludopatia tutte le attività e tutte le tipologie di gioco debbano essere colpite allo stesso modo e nello stesso momento. “Non è quindi corretto imporre un sacrificio economico anche ai concessionari che gestiscono tipologie di gioco per le quali non siano accertati incrementi preoccupanti di utenza o di spesa individuale”, si legge nella sentenza.
 
Non è poi stata dimostrata l’utilità delle fasce orarie come strumento regolatorio. I ricorrenti difendono la posizione dei rivenditori di generi di monopolio, che svolgono la funzione di ricevitori del Lotto senza alcuna limitazione di orario, ma dovrebbero subire la restrizione in fasce orarie per il 10 e Lotto e il Gratta e vinci. Questa differenziazione comporta un disagio evidente, in quanto complica l’organizzazione dell’attività, e rende disomogeneo un servizio che gli utenti percepiscono invece come unitario. Se il danno è certo, il beneficio resta incerto. Nel caso del 10 e Lotto le fasce orarie avrebbero verosimilmente l’unico effetto di spostare la scelta degli utenti sul Lotto, contraddicendo il principio di neutralità inserito nel regolamento, e nel caso del Gratta e vinci, che è a consumazione istantanea, non potrebbero comunque incidere sul principale fattore di rischio, costituito dal prolungamento delle sessioni di gioco dei singoli utenti. L’interposizione di intervalli per spezzare le sessioni di gioco troppo lunghe è uno strumento più indicato per i videoterminali Vlt, qualora fosse effettivamente individuato sul territorio comunale un problema di ludopatia connesso a questo tipo di attività, e risultassero insufficienti altre misure di contenimento, come le formule di avvertimento sugli apparecchi (v. art. 9-bis comma 4 del DL 12 luglio 2018 n. 87) e il monitoraggio dell’offerta di gioco (v. art. 9-ter del DL 87/2018)”.
 
Poi, secondo il tribunale amministrativo appare “sproporzionato ed eccessivo il divieto di installare all’esterno degli esercizi apparecchi e distributori automatici per la vendita di biglietti cartacei o virtuali di 10 e Lotto e Gratta e vinci. Qui il regolamento (v. art. 4 comma 4) si intromette nella libera organizzazione degli spazi e delle attività aziendali, creando disagio in particolare ai soggetti che dispongono di minori superfici interne, e quindi sfavoriti rispetto ai concorrenti. Si tratta comunque di un divieto che non è idoneo a prevenire la ludopatia, in quanto non è dimostrato che gli spazi esterni creino un incentivo al gioco, e tantomeno che l’attività di gioco fuoriesca in questo modo dalla sfera di controllo del concessionario. D’altra parte, non è neppure possibile qualificare l’esposizione all’aperto di apparecchi e distributori come una forma di pubblicità, essendo solo l’estensione di uno spazio aziendale per sé già identificabile come sede di attività di gioco”.
 

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