"L'amministrazione ha la facoltà di prevedere, oltre a quelle previste dall'art. 34 della legge n. 1293 del 1957, ulteriori ipotesi di revoca in sede di disciplina convenzionale del rapporto concessorio, rispetto alle quali il gestore manifesta il proprio consenso mediante la sottoscrizione del contratto, nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna ipotesi di revoca 'pattizia', poiché nella concessione oggetto di causa, in relazione all’inadempimento o al ritardo o all’inesatto adempimento dell’obbligo di pagamento dell’una tantum, le parti non hanno previsto espressamente la conseguenza della revoca da parte della pubblica amministrazione."
In questo modo il Tar del Veneto accoglie il ricorso presentato da un operatore nei confronti di Adm per l’annullamento del provvedimento di revoca per inadempienza contrattuale sull’appalto per la gestione della rivendita speciale ferroviaria di generi di monopolio e dell’annessa ricevitoria del lotto.
In base agli obblighi contrattuali il gestore doveva corrispondere “la somma una tantum pari a 28.320 euro, di cui 2.701 da pagare contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e i rimanenti 25.619 euro da versare in undici rate mensili di euro 2.329.” Tuttavia l’Agenzia delle dogane e monopoli contestava con una nota di sollecito bonario il pagamento delle rate di maggio, giugno e luglio 2023 anche se, in base a quanto si legge nella sentenza finale, il 22 agosto il ricorrente aveva provveduto al pagamento di tali mensilità.
Nonostante questo il 29 agosto Adm contestava ancora il perdurare della morosità richiedendo anche “il pagamento, in unica soluzione, anche delle mensilità dell’una tantum relativa ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2023.”
Inoltre comunicava di aver avviato il procedimento disciplinare per mancato pagamento dell’una tantum insieme alla “revoca della rivendita e della ricevitoria lotto.” Tuttavia con i versamenti effettuati il 12 settembre 2023, la ricorrente saldava le rimanenti rate relative alle ultime mensilità.
Pertanto attraverso il ricorso l’operatore lamentava che l’amministrazione non aveva concesso “il termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni sugli addebiti contestati.” A questo aggiungeva anche “la violazione del principio di proporzionalità; l’eccesso di potere per sviamento consequenziale al travisamento fattuale, avendo l’amministrazione adottato il provvedimento sul presupposto erroneo della perduranza dello stato di morosità; la illegittimità della revoca del contratto di concessione ricevitoria del lotto, non essendo ascrivibile alcuna infrazione.”
Considerato questo “il collegio ritiene fondati gli assorbenti motivi con i quali il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 34 della L.1293/1957 e la ricorrenza della figura sintomatica dell’eccesso di potere rappresentata dal travisamento fattuale. Quanto al primo motivo, va evidenziato che l’art. 34 della L.1293/1957 enuclea le fattispecie in presenza delle quali l’amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite.” Inoltre nella data di adozione del provvedimento impugnato, ovvero il 29 agosto, la ricorrente “aveva già provveduto al pagamento delle mensilità di maggio, giugno e luglio 2023, come risulta dalle quietanze di versamento.”
Secondo il Tar del Veneto tutto questo costituisce “la ragione per cui si ritiene fondato anche il motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per travisamento fattuale. Le quietanze appena richiamate, infatti, comprovano che il provvedimento impugnato sia stato adottato dall’amministrazione resistente sulla base del presupposto erroneo della persistente morosità, alla data dell’11.9.2023, relativa ai mesi di maggio, giugno e luglio 2023.”
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
In allegato la sentenza completa