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Trasferimento ricevitoria lotto, Tar Basilicata: 'No se è a oltre 600 metri dalla sede originaria'

22 gennaio 2024 - 11:30

Il Tar Basilicata conferma il no al trasferimento di una rivendita tabacchi con annessa ricevitoria lotto deciso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, consentito solo con rispetto di particolari requisiti.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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In ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria è sempre considerato fuori zona, e l’autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti (di cui all'articolo 2, comma 3 decreti ministeriale 38 del 21/02/2013 integrato e modificato dal d.m. 51 del 12/02/2021), per cui le richieste di trasferimento al di fuori della propria zona di influenza commerciale, possono essere accolte se nella nuova ubicazione, sussistono tutti i requisiti per poter addivenire ad una nuova istituzione, ivi compreso il rispetto del vincolo che non sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti”.

Lo ricorda il Tar Basilicata nella sentenza con cui rigetta il ricorso proposto dal titolare di una rivendita tabacchi con annessa ricevitoria lotto per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dirigenziale di diniego dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli -ufficio dei monopoli- sezione operativa territoriale di Potenza dell’istanza di trasferimento della sede.

Il diniego è stato deciso con varie motivazioni, ricordate dai giudici amministrativi lucani: “Comportando l’ambito trasferimento uno spostamento della rivendita istante di 855 metri, è da ritenersi fuori zona; nel Comune sono presenti quattro rivendite attive a fronte di una popolazione di 2.937 abitanti (dato Istat 2011), quindi è stato ampiamente raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti”.

Inoltre, “è corretto l’inquadramento della fattispecie come trasferimento 'fuori zona' delle rivendite di generi di monopolio, stante la distanza minima dalla sede originaria della rivendita precedente di 855 metri, superiore di circa un terzo rispetto al limite di legge, ammessa espressamente dallo stesso deducente”.

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