Aams: decreto new slot su rimborso del deposito cauzionale 2011 e 2012
Il presente decreto determina per gli anni 2011 e 2012, i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall’articolo 1- ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.
L’importo del deposito di cui al comma 1, da restituire fino ad un massimo dello 0,5 percento delle somme giocate, è definito in relazione all’effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi da gioco.
Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l’anno 2011 - 1. Per l’anno 2011 il deposito cauzionale di cui all’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all’importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate è determinato in relazione al risultato raggiunto nella trasmissione delle comunicazioni dei dati di gioco, previste dalle convenzioni di concessione, inviate da ciascun concessionario nell’anno di riferimento calcolate sulla base media annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi per i quali siano stati trasmessi i dati di gioco, ed è ripartito come di seguito specificato:
a) fino alla misura massima dello 0,25 per cento, a fronte del raggiungimento di percentuali di comunicazioni regolarmente acquisite dell’ 80 per cento degli apparecchi attivi;
b) fino ad un massimo dello 0,25 per cento per percentuali di comunicazioni, regolarmente acquisite superiori al 90 per cento degli apparecchi attivi. Restano impregiudicati gli effetti dell’applicazione del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011 relativamente ai concessionari di rete per i quali la determinazione della restituzione del deposito cauzionale è avvenuta anche sulla base dell’aggiornamento dei PdA con la tecnologia richiesta.
Le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale. La percentuale di attribuzione dell’importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula;
(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 +……..Pm12)*100 dove: Pm 1,2,3…12 = percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre dell’anno 2011, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi.
L’importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all’importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell’anno di riferimento, purché tale media risulti superiore all’80 per cento degli apparecchi attivi. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.
L’importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all’importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell’anno di riferimento, purché tale media risulti superiore al 90 per cento degli apparecchi attivi. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.
Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l’anno 2012 - 1. Per l’anno 2012 il deposito cauzionale di cui all’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all’importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate è determinato in relazione al risultato raggiunto nella trasmissione delle comunicazioni dei dati di gioco, previste dalle convenzioni di concessione, inviate da ciascun concessionario nell’anno di riferimento calcolate sulla base media annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi per i quali siano stati trasmessi i dati di gioco, purché uguale o superiore all’ 85 percento degli apparecchi attivi.
Le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale. La percentuale di attribuzione dell’importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula;
(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 +……..Pm12)*100 dove: Pm 1,2,3…12 = percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre dell’anno 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi.
L’importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all’importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell’anno 2012, purché tale media risulti superiore all’ 85 per cento degli apparecchi attivi. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.
Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale - 1. L’Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico Sogei, i dati di cui agli articoli 2 e 3 , provvede, nell’anno successivo a quello di riferimento a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto, dandone conto al concessionario interessato con opportuna comunicazione.
2. I concessionari possono presentare all’Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; Aams procede, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all’eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l’importo da restituire. Per la somma determinata dall’esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.
3. L’importo corrispondente alla restituzione fino ad un massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate negli anni di riferimento, è imputato per gli anni 2011 e 2012 al capitolo di spesa 155 del Bilancio di Aams.