Bolzano, Tar conferma legittimità di distanziometro imposto dal Comune
Il Tar di Bolzano ha respinto con sentenza il ricorso presentato da una società e con il quale si chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Comune “per la rimozione dei giochi leciti e per la sospensione dell’attività del pubblico esercizio” e che ordinava “la rimozione degli apparecchi da gioco leciti presenti” presso lo stesso, disponendo “la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico fino all’avvenuta rimozione dei giochi leciti”, come previsto dalla legge provinciale che ha introdotto distanze minime di 300 metri dai luoghi sensibili.
LE MOTIVAZIONI – I giudici amministrativi ricordano che la ricorrente afferma che “l’Amministrazione comunale avrebbe errato nell’individuazione del soggetto responsabile della violazione amministrativa, che non sarebbe il titolare della licenza di esercizio pubblico, bensì il proprietario/noleggiatore degli apparecchi da gioco leciti di cui è stata ordinata la rimozione Secondo il tribunale amministrativo” e che “l’ordinanza impugnata contrasterebbe con l’impianto normativo nazionale di verifica e di controllo del gioco lecito” ma ritiene che “il legislatore provinciale, con le modifiche introdotte nel 2012 (così come con quelle introdotte nel 2010), non è intervenuto per contrastare e prevenire il gioco illegale (cioè per prevenire reati o mantenere l’ordine pubblico), né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps e nemmeno per individuare i giochi leciti (materie riservate alla competenza del legislatore statale). È intervenuto per disporre la rimozione degli apparecchi da gioco in ragione della loro prossimità a determinati luoghi, che potrebbero, da un lato indurre al gioco soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi (quindi maggiormente esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni) e, dall’altro lato, creare problemi di viabilità e di inquinamento acustico delle aree interessate”.
“L’obbligo di rimuovere i suddetti apparecchi da gioco leciti derivante dalla sopra richiamata normativa provinciale colpisce, in via diretta, il titolare della licenza di pubblico esercizio, in quanto unico soggetto che ha la disponibilità esclusiva del locale. D’altra parte, l’Amministrazione comunale è del tutto estranea ai rapporti che legano i titolari delle licenze di esercizi pubblici con i proprietari/noleggiatori e con i concessionari dei giochi, che restano regolati dai rispettivi contratti”.
LA SENTENZA - Il testo della sentenza può essere scaricato cliccando qui.