Tar Lombardia: 'Distanze gioco, vale misurazione in linea d'aria'
Per il Tar Lombardia la distanza fra le attività di gioco e i luoghi sensibili deve intendersi misurata in linea d'aria ai sensi delle norme del 2014.
“Il criterio di misurazione della distanza minima tra gli esercizi in cui si svolge il gioco d’azzardo ed i luoghi sensibili previsto nell’Allegato A della delibera di giunta regionale. n. 120 del 24.1.2014 (in linea d'aria, Ndr), estendendo l’area di protezione dei soggetti esposti al rischio di ludopatia, rispetto alla mera distanza pedonale, risulta ragionevole e coerente con le finalità perseguite dalla normativa dettata in materia”.
Lo evidenzia il Tar Lombardia nella sentenza con cui respinge il ricorso di un esercente contro il Comune di Desio (Mb) per aver ordinato il divieto di prosecuzione dell’attività di raccolta del gioco lecito mediante installazione di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro ritenendo che ciò avvenisse in violazione delle distanze minime dai “luoghi sensibili”.