Tar Piemonte, esame di merito per incostituzionalità legge Gap
Il Tar Piemonte conferma ordinanza oraria del Comune di Ciriè (To) e rinvia al merito incostituzionalità della legge regionale sul Gap.
Rinvio alla fase del merito per la prospettata questione di incostituzionalità dell’art. 6 della legge regionale piemontese n. 9 del 2016. Lo ha stabilito il Tar Piemonte, che ha respinto la domanda di sospensiva dell'ordinanza oraria che limita gli orari di accensione degli apparecchi da gioco proposta dal titolare di un bar contro il Comune di Ciriè (To).
I giudici hanno rilevato che "ai limitati fini dell’esame della domanda di sospensiva, non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente, in relazione alla modifica degli orari di spegnimento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro" e che "l’ordinanza comunale è sufficientemente chiara nell’escludere dall’obbligo di spegnimento le apparecchiature da gioco di intrattenimento senza vincita in denaro (art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.)".
L'ordinanza varata a settembre dal Comune di Ciriè in attuazione della legge del Piemonte sul Gap stabilisce che Gli apparecchi da gioco potranno essere accesi solo dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24 di tutti i giorni, festivi compresi, pena una multa compresa fra i 500 e i 1500 euro per ogni dispositivo, e sospensione del funzionamento fino a sette giorni in casi di particolare gravità o recidiva.
L'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE DEL PIEMONTE - Il contestato articolo 6 della legge piemontese sul Gap riguarda le limitazioni all'esercizio del gioco e prevede che "I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d)" .