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Cassazione: 'Flusso giocate alterato, Adm può rideterminare Preu'

16 settembre 2022 - 17:34

La Cassazione dà ragione ad Adm in merito a determinazione induttiva delle somme giocate ai fini della rideterminazione del Preu in caso di alterazione del meccanismo di gioco.

Scritto da Fm
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A fronte della comprovata alterazione fraudolenta del meccanismo di gioco, che fa scattare l’applicazione dell’art. 39 quater del d. L. n. 269 del 2003 atto a consentire da determinazione induttiva delle somme giocate ai fini della rideterminazione del Preu, l’Erario è appunto legittimato a una determinazione induttiva delle somme giocate; a fronte di tal determinazione induttiva, si trasferisce sulla società contribuente l’onere di fornir prova dell’imputazione a diverso periodo d’imposta delle operazioni di gioco che assume esser state riprese a imposizione illegittimamente in quanto perfezionatesi in anni antecedenti lo spirare del termine di decadenza dell’Ufficio dal potere di controllo (Cass. 32099/2018)”.

 

Così recita l'ordinanza con cui la Corte di cassazione accoglie due dei motivi di ricorso presentati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che ha accolto parzialmente il ricorso di una società contro l’avviso di accertamento notificatole per tributi, interessi e sanzioni dovuti in forza dell’attività di gestione di giochi e lotterie (il Preu) esercitata nell’anno 2008, derivante da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Cosenza che rilevava l’alterazione del flusso di giocate.

 

I giudici evidenziano: “Il chiaro riferimento della disposizione ('determinano induttivamente') consente di ritenere che ove il comportamento fraudolento del contribuente si frapponga all’esercizio della funzione di controllo, è la possibilità dell’Amministrazione di rideterminare la materia economica sottratta a imposizione a dover essere in linea di principio salvaguardata e consentita nel suo manifestarsi; resta fermo, peraltro, come questa Corte ha ancora di recente chiarito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15167 del 16/07/2020), che come avviene in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 41 del Dpr n. 600 del 1973 l'Ufficio può fare ricorso a presunzioni c.d. 'supersemplici', anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può comunque sempre fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione; a fronte allora della determinazione, anche qui induttiva, dell’Ufficio, necessitata dal comportamento illecito del contribuente, la Ctr non doveva limitarsi a prender atto del 'cumulo di annate precedenti' a fronte della mera deduzione di tal circostanza; essa avrebbe dovuto verificare se a fronte di tal affermazione il contribuente, che ne era onerato, avesse anche dimostrato che tra le operazioni oggetto di ripresa ve ne erano anche di quelle perfezionatesi in anni per i quali il potere di accertamento dell’Ufficio era ormai precluso dalla intervenuta decadenza; né in tal senso rileva lo spossessamento degli strumenti per la raccolta delle giocate, sottoposti si deduce a sequestro, poiché nelle forme previste le stesse possono comunque, previa autorizzazione dell’Autorità che procede e con le cautele del caso, essere messe a disposizione del contribuente che ne rappresenti la necessità ai fini di difesa giudiziale in questa sede”.

 

Infine, l'ordinanza della Cassazione si concentra sul terzo motivo di ricorso proposto dai legali di Adm, ritenuto anch'esso fondato. “Il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 Cpc per avere la Ctr mancato di stabilire il valore delle giocate da assoggettare a Preu, avendo la sentenza impugnata unicamente annullato sic et simpliciter l’avviso di accertamento.

Ritiene il Collegio, dando continuità all’orientamento già in precedenza espresso (si veda in termini tra molte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27574 del 30/10/2018) che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte”.

 

Pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio alla Ctr per nuovo esame “nel rispetto dei principi sopra enunciati” .

 

 

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