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Legge gioco Piemonte, CdS: 'No a sala Vlt, non è subentro ma nuova attività'

12 marzo 2025 - 09:55

Il Consiglio di Stato conferma il no del Tar Piemonte all'apertura di una sala Vlt nello stesso immobile di una gestita in precedenza da un'altra società.

Scritto da Fm
©  Pxhere

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L'applicazione della legge sul gioco del Piemonte torna ancora sotto l'attenzione dei giudici del Consiglio di Stato.

Questa volta l'occasione è offerta dall'appello presentato da un esercente per la riforma della sentenza del Tar Piemonte che ha confermato il no del questore di Alessandria al rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 Tulps ai fini dell’installazione di sistemi di gioco videolottery.

Un'instanza bocciata in quanto non può essere considerata come “subentro nell’attività precedentemente in essere” nello stesso immobile, ma come “nuova apertura nel medesimo locale”, con la conseguente soggezione “al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili” previsto dalla legge regionale n° 19 del 15 luglio 2021, in quanto situato a poco più di 100 metri lineari da un bancomat.

Secondo l'esercente appellante il questore di Alessandria "avrebbe interpretato in senso eccessivamente restrittivo il riferimento della disposizione ai 'mutamenti di titolarità', rispetto ai quali non assumerebbe rilievo la discontinuità societaria tra il gestore precedente e quello subentrante, ma la sola circostanza fattuale che l’immobile fosse già precedentemente utilizzato come sala Vlt".

Ma così non è per i giudici del Consiglio di Stato, secondo i quali per parlare di "mutamento della titolarità quale evento modificativo che non incide sulla continuità gestionale l’attività imprenditoriale deve permanere nella sua oggettività organizzativa, pur se ne sia cambiata la titolarità: ciò che non si verifica laddove, come nella specie, il precedente esercizio sia stato chiuso (essendo la società che ne era titolare confluita per incorporazione in una diversa entità societaria) e l’unico elemento di continuità con l’aspirante subentrante sia rappresentato dalla identità tra il luogo in cui esso prevede di svolgere la sua attività e quello in cui operava il precedente (e non più esistente) gestore".

Per il Collegio infine non può essere neppure invocato il principio di libertà di iniziativa economica, "dal momento che, in ragione del peculiare oggetto dell’attività di videolottery, tale da giustificarne la sottoposizione a stringenti limiti e controlli finalizzati ad evitare che essa rechi pregiudizio agli interessi sociali concorrenti, le eccezioni alla cogenza degli stessi devono essere intese ed applicate in senso restrittivo, come fatto appunto dal questore di Alessandria con il provvedimento di diniego impugnato in primo grado".

 

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