‘Sospetto riciclaggio’: Tar Veneto conferma revoca della licenza a sala Vlt
Niente da fare per il titolare di una sala Vlt della provincia di Padova che si è visto ritirare la licenza per l’esercizio della raccolta del gioco dalla Questura dopo un controllo della Guardia di finanza.
Nell'occasione sarebbe infatti emerso sarebbe emerso il “pregiudizievole comportamento del titolare della licenza”, in violazione dell’articolo 13 della legge regionale del Veneto sul gioco (n. 38/2019), per aver “installato un terminale Pos per i pagamenti elettronici con bancomat e carte di credito, a mezzo del quale consentiva il prelievo dì denaro contante ai giocatori, oltre ad aver commesso altre violazioni che hanno portato alla sospensione della licenza per 30 giorni”. Secondo le Fiamme gialle, in particolare, “al momento dell’accesso nell’attività un dipendente stava consentendo il prelievo di denaro contante (della somma di 200 euro) tramite Pos ad un giocatore identificato in altri atti”, e, seguito del monitoraggio del locale, era stato accertato che “all’interno avvenivano movimenti contrari alle norme fiscali e in materia di antiriciclaggio, legati all’indebito utilizzo dei sistemi di pagamento elettronico per prelevare e/o sostituire il denaro contante”.
Il Tar Veneto, in risposta al ricorso presentato dal titolare della sala Vlt contro la revoca della licenza, rimarca che da tale provvedimento “si evince che il questore ha inteso valorizzare non tanto le reiterate violazioni dell’art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019, quanto piuttosto il sospetto che l’anormale flusso di denaro registrato presso l’esercizio gestito dalla società sia riconducibile 'a condotte sussumibili nelle trame del reato di riciclaggio', come evidenziato in memoria dalla Difesa erariale”.
Anche se la presenza di Pos nei punti gioco non è vietata, come sancito da una recente pronuncia dello stesso Tar Veneto, la contestazione ha per oggetto “l’ingente numero di transazioni eseguite dalla società tramite Pos, nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, non già per consentire l’effettuazione diretta delle giocate, bensì 'per favorire i prelievi di contanti ai giocatori della sala Vlt'”, rimarcano i giudici amministrativi. In questo caso specifico “trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2023, n.11213) secondo il quale, qualora sia impugnato un atto plurimotivato, sono inammissibili le censure aventi ad oggetto uno soltanto dei motivi che sorreggono il provvedimento, perché le censure stesse – seppure fossero ritenute fondate – comunque non sarebbero idonee a determinare l’annullamento dell’atto”.