Nell’attesa dell’ordinanza del ministero della Salute che “dettaglierà le regole da seguirsi e la tempistica per le riaperture delle attività economiche nelle cosiddette 'zone bianche' si rende necessario riesaminare le direttive che, con specifico riferimento al settore degli apparecchi da intrattenimento, sono state in precedenza emanate in considerazione della decretata sospensione delle anzidette attività”.
Lo scrive, in una circolare ai concessionari della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento, il dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Antonio Giuliani, ricordando in premessa come sia “stato raggiunto un accordo fra il Governo e le Regioni, nell’ambito del quale si prevede un’anticipazione, al momento del passaggio dei territori regionali in 'zona bianca', della riapertura delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente attualmente dispone la riapertura in un momento successivo. Tale anticipazione è, pertanto, consentita anche in relazione alle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo”.
In particolare, Adm ravvisa "l’esigenza di rendere disponibili nel più breve termine possibile le procedure propedeutiche alla raccolta del gioco, così consentendo a tutti gli operatori della filiera di poter dare avvio alle relative attività al momento stesso della riapertura, qualora disposta dalla normativa statale e regionale. Tenuto, pertanto, conto della possibile riapertura graduale, frazionata e differenziata territorialmente delle attività economiche già dal 1° giugno p.v., si rende necessario riattivare, a decorrere da tale data, le procedure per la gestione telematica del gioco tramite apparecchi da intrattenimento su tutto il territorio nazionale, con modalità che tengano conto della attuale situazione di eccezione e straordinarietà".
Ne consegue che, in via altrettanto eccezionale e provvisoria,"a decorrere dal 1° giugno p.v., saranno resi nuovamente disponibili gli applicativi informatici relativi ai procedimenti amministrativi per la gestione e il funzionamento degli apparecchi secondo le modalità e, al fine di tener conto delle differenti situazioni esistenti sul territorio nazionale e delle correlate difficoltà organizzative ed operative di codesti Concessionari, decorreranno ex novo i termini decadenziali e procedimentali precedentemente sospesi in ragione della situazione emergenziale in atto".
Quanto ai cosiddetti basket, "i nulla osta per i quali nel periodo dal 26.10.2020 al 31.05.2021 non è stato richiesto il rilascio, saranno resi disponibili, per ciascun concessionario, il 1° giugno 2021, con possibilità di proporre la relativa istanza entro e non oltre i successivi 40 giorni. Allo stesso modo, torna a decorrere dal 1° giugno 2021 il termine di 90 giorni per la presentazione della richiesta di pagamento dei ticket fissato dall’art. 13.2 del decreto recante le regole tecniche di produzione dei sistemi di gioco Vlt di cui al decreto direttoriale 4 aprile 2017 e s. m. e i., relativamente a quei ticket per i quali sia scaduto il termine per il pagamento delle vincite nel periodo dal 26.10.2020 al 31.05.2021.
Analogamente si procederà, a decorrere dal 1° giugno 2021, con il calcolo del termine previsto per l’utilizzo delle smart card il cui ritiro sia stato effettuato nel periodo dal 26.10.2020 al 31.05.2021 o la cui data di scadenza sia compresa all’interno dello stesso. Con riferimento alle richieste di modifica/sostituzione degli apparecchi da intrattenimento presentate nell’ambito della procedura straordinaria per riduzione del pay out, peraltro ad oggi ancora vigente, è assicurata la possibilità di consegna differita del dispositivo di controllo e dei titoli autorizzatori, da effettuarsi, a partire dal 1° giugno 2021, nei termini precedentemente indicati con nota prot. n. 17184/Ru del 29.01.2019".
Inoltre, informa Giuliani, "a far data dal 1° giugno 2021 torna a decorrere il termine precedentemente sospeso per l’installazione dei sistemi di gioco Vlt e dei relativi giochi. In relazione alla sospensione della maturazione della base imponibile forfetaria del Preu sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del Tulps precedentemente posti in manutenzione straordinaria", il dirigente rammenta che "la connessione dell’apparecchio alla rete telematica e la trasmissione al sistema di controllo Awp della prima lettura valida di contatori decreta il termine dell’intervento di manutenzione straordinaria e della sospensione della maturazione del Preu.
A decorrere dal 1° luglio 2021 il superamento del termine previsto per la durata dell’intervento di manutenzione sarà considerato ai fini del rispetto del relativo livello di servizio.
A far data dal 1° giugno 2021 tornano a decorrere i termini per i procedimenti inerenti: - alla cessazione di efficacia dei titoli autorizzatori; - alla rottamazione ai sensi del decreto direttoriale 30.03.2018 n. 38169 e della determinazione 30.04.2018 n. 72041; - alle istanze di rilascio di Noe in sostituzione dei corrispondenti già cessati ovvero ai procedimenti la cui conclusione necessita della materiale consegna di documentazione all’Ufficio competente nonché il calcolo dei livelli di servizio ai soli fini della restituzione del deposito cauzionale di cui all’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.
In considerazione della riapertura non simultanea delle attività di raccolta del gioco pubblico, al fine di assicurare pari trattamento fra gli operatori delle diverse Regioni, resta sospeso, sino al 1° luglio 2021, il termine decadenziale di cui all’art. 38, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 388, previsto per le ipotesi di temporaneo mancato collegamento alla rete telematica, come pure l’obbligo di cui all’art. 14, comma 7, lett. j), dell’atto di convenzione. Entro il 1° luglio 2021, con ulteriori provvedimenti saranno rese indicazioni di carattere definitivo relative all’ingresso a regime delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento e alle connesse procedure tecniche e amministrative che regolano lo svolgimento delle stesse.