Dopo la proroga, a titolo oneroso, del termine di scadenza previsto per le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento fino al 31 dicembre 2026 stabilita dall'ultima legge di Bilancio visti i ritardi del riordino per il comparto terrestre, arriva la relativa determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
LA DETERMINA – Ecco il testo della determinazione direttoriale firmata da Mario Lollobrigida, direttore centrale della Direzione Giochi di Adm.
Articolo 1 - Versamento degli oneri concessori dovuti per la proroga delle concessioni 1. Gli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni in premessa sono versati da ciascun concessionario utilizzando il modello F24 accise, indicando il codice tributo n. 5498, con le modalità di seguito indicate: per l’anno 2025, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025; per l’anno 2026, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026. 2. L’importo complessivo dovuto da ciascun concessionario Ë calcolato in base al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 a) del Tulps moltiplicato per euro 120 e al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 b) del Tulps moltiplicato per euro 4.000. 3. Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potr‡ consultare la propria posizione nella sezione denominata “Proroga concessione”. 4. Ai fini del versamento degli oneri di cui al comma 1, la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
Articolo 2 - Garanzie 1. Per effetto della proroga di cui all’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le garanzie previste dalle concessioni in essere devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2026 con validit‡ fino a cinque anni successivi a tale scadenza. 2. Le garanzie devono essere idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti per la proroga, integrando quelle gi‡ in essere per un importo aggiuntivo, nonché adeguando l’oggetto della garanzia. 3. Le garanzie integrative sono presentate all’Agenzia entro il 15 marzo di ciascuno dei due anni di proroga. 4. Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo da garantire. Articolo 3 - Inadempimento 1. L’omesso versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi e nei termini indicati all’articolo 1, ovvero l’omessa presentazione delle garanzie di cui all’articolo 2, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti. 2. L’Ufficio competente porrà in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della prescrizione di cui al comma precedente.
LE ALTRE PROROGHE – Nei giorni scorsi l'Agenzia ha pubblicato le determinazioni relative alle proroghe onerose inerenti la raccolta delle scommesse fisiche e del gioco online.