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Apparecchi da gioco off limits a Trento, CdS: 'Rimozione immediata è incongrua'

28 agosto 2023 - 16:12

Per il Consiglio di Stato, dopo sette anni di attesa dell'attuazione della legge provinciale di Trento sul gioco non c'è nessuna urgenza di rimuovere gli apparecchi. Sospesa efficacia della sentenza del Trga.

Scritto da Fm
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“Il Collegio ritiene fondata l’istanza cautelare, assistita dal periculum in mora nei termini adeguatamente comprovati e non specificamente contestati, rappresentati dalla consistente perdita di introiti che discenderebbe dall’esecuzione del provvedimento impugnato (nella versione risultante dalla relativa rettifica), intimante l’immediata rimozione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) del Tulps, con verosimili conseguenze di rilievo sull’andamento dell’impresa individuale del ricorrente.”

Così il Consiglio di Stato dà ragione al titolare di un bar di Mezzolombardo (Tn), che ha chiesto di sospendere l'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha confermato l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, in ossequio alla normativa provinciale trentina in materia di contrasto al Gap.

In particolare, si legge nell'ordinanza del Consiglio di Stato, “alla stregua del complessivo bilanciamento degli interessi contrapposti, a fronte della scelta del legislatore della Provincia autonoma di concedere una 'vacatio' applicativa di sette anni dall’entrata in vigore della legge, censurata in uno al provvedimento gravato, prima di doversi conformare alle sue prescrizioni gli esercizi in essere, appare incongruo considerare ora prevalente, sol perché detto termine è venuto a scadenza, l’esigenza d’immediato adeguamento della situazione di fatto al precetto legislativo, mosso da finalità preventive, al cospetto del predetto comprovato pregiudizio per la continuità aziendale. I profili afferenti al fumus boni iuris del ricorso restano demandati al giudizio di merito, ove dovrà scrutinarsi l’eccezione di difetto d’interesse proposta dalla Provincia appellata ed eventualmente, nel merito, la questione della congruità e completezza degli accertamenti istruttori svolti nel giudizio di primo grado”.

 

Per l'effetto il Consiglio di Stato accoglie l'istanza cautelare e sospende l'esecutività della sentenza impugnata e dei provvedimenti gravati in primo grado.

 

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