Bassano del Grappa, CdS: 'Limiti orari al gioco ragionevoli e proporzionati'
Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Bassano del Grappa, i limiti orari al gioco disposti nel 2020 in attuazione della legge del Vento contemperano tutti gli interessi in campo.
Scritto da Fm
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“L’impugnata disciplina è da considerarsi rispettosa del principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che una illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.”
A dirlo è il Consiglio di Stato nella sentenza con cui boccia l'appello proposto da una società per la riforma della sentenza del Tar Veneto che nel 2023 ha confermato la validità dell’ordinanza sindacale varata nel 2020 dal Comune di Bassano del Grappa (Vi) atta a disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati del territorio. https://www.gioconews.it/news/newslotvlt/tar--limiti-orari-al-gioco-a-bassano-del-grappa-nessun-contrasto-con-legge-veneta-.aspx
Tale ordinanza era arrivata dopo una emessa agli inizi del 2018 - che ammetteva l’operatività degli apparecchi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi -, e dopo la pubblicazione della legge regionale veneta n. 38 del 2019 con la quale è stato demandato alla giunta regionale l’adozione del provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, al fine di promuovere in ambito regionale la ‘prevenzione e la cura dal disturbo da gioco d’azzardo patologico’. Il provvedimento regionale ha stabilito l’interruzione del gioco lecito nelle fasce orarie ricomprese tre le ore 7.00 e le ore 9.00, tra le ore 13.00 e le ore 15.00, tra le ore 18.00 e le ore 20.00, abilitando i Comuni ad ‘aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura anche in relazione alla situazione locale’.
Il Comune di Bassano del Grappa quindi ha spento gli apparecchi nelle seguenti fasce orarie di tutti i giorni, festivi inclusi: dalle ore 7.00 alle ore 10.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
Limitazioni ritenute perfettamente legittime dal Consiglio di Stato, che non violano né la Costituzione né il Trattato di funzionamento dell'Unione europea in materia di tutela della libertà di iniziativa economica.
Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.