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Cassazione: 'Esenzione Iva non si estende ad attività esercenti verso gestori'

04 febbraio 2023 - 11:09

La Corte di Cassazione ribadisce che l'esenzione Iva non può essere estesa alle attività che gli esercenti svolgono a favore dei gestori.

Scritto da Amr
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"In tema di Iva, l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 6 del Dpr n. 633 del 1972 si applica anche alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni d'intrattenimento da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps ma, in quanto derogatrice del principio generale secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo, essa deve essere interpretata in senso restrittivo". Pertanto, l'esenzione "non può estendersi alle operazioni aventi ad oggetto l'attività posta in essere dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella messa a disposizione dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, non intervenendo essa nella fase di raccolta delle giocate, affidata dal concessionario al gestore, nei confronti del quale l'esercente pone in essere una mera attività ausiliaria". 

Questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione (come aveva fatto con una sentenza del 2021) nell'accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinviare alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado il giudizio nel merito dell’accertamento dell’Agenzia stessa "a riprese per Iva, Ires e Irap relativamente all’anno di imposta 2011" nei confronti di una società di apparecchi da intrattenimento, che aveva presentato ricorso.

Nell'ordinanza, dunque la Corte "accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, ed il secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità".

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