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CdS: 'Bolzano, decadenza autorizzazione sala Vlt deriva da legge del 1992'

30 maggio 2023 - 11:23

Il Consiglio di Stato accoglie appello della Provincia autonoma di Bolzano per la riforma di una sentenza del Trga che aveva accolto il ricorso di una sala Vlt contro il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta.

Scritto da Fm
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“Sia la comunicazione d’avvio del procedimento che l’atto dichiarativo-ricognitivo della maturata decadenza danno conto che la cessazione dell’attività consegue ex lege dall’art. 5 bis l.p. 13/1992.

Viceversa le deliberazioni impugnate – che sensi dell’art. 5 bis, comma 2, l.p.cit. hanno ad oggetto l’individuazione di ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli presi in perspicua considerazione dal 1° comma – non hanno spiegato nel caso di specie alcun effetto giuridico autonomamente lesivo che ne giustifichi l’impugnazione.

Da cui l’irrilevanza nel giudizio di legittimità in esame dei vizi d’irragionevolezza, incongruità e mancanza di proporzionalità che secondo il Trga hanno inficiato le due deliberazioni giuntali”.

 

Per questo motivo, secondo il Consiglio di Stato è fondato l'appello proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che nel 2016 ha accolto il ricorso di una società contro le deliberazioni della giunta provinciale del 2012 – relative all'individuazione di luoghi sensibili - e il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco Vlt in una sala sita nel capoluogo altoatesino, a meno di 300 metri da luoghi sensibili, “ come si ricava dalla documentazione prodotta dalla Provincia nel giudizio dinanzi al Tar e non è confutato dalle difese di parte appellante”.

Nel suo appello la Provincia autonoma di Bolzano denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Trga per avere ritenuto lesive le deliberazioni impugnate senza essersi reso conto che l’effetto decadenziale sarebbe conseguito direttamente ex lege.

"Come attestato dalla comunicazione d’avvio procedimento e dal provvedimento di decadenza impugnato, l’effetto espulsivo-decadenziale, deduce l’amministrazione appellante, sarebbe scaturito esclusivamente dalla legge (provvedimento) provinciale sui luoghi sensibili di cui al comma 1 dell’articolo 5/bis l.p. 13/1992 – norma, si sottolinea, giudicata legittima dal giudice delle leggi con sentenza 300/2011”, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato.

Perciò “le due deliberazioni giuntali impugnate, recanti l’individuazione di ulteriori luoghi sensibili, non possederebbero alcun effetto dispositivo che ne giustifichi l’impugnazione e, di conseguenza, l’annullamento del provvedimento di decadenza”.

 

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