“Poiché è presumibile che una percentuale di aree idonee stimata nello 0,77 percento possa configurare un’ipotesi di effetto espulsivo e tenuto conto che la suddetta stima è contestata sia dal Comune che dalla Regione, si rende necessario disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., al fine di stimare la superficie di aree idonee presenti nel Comune di Cesenatico utili alla delocalizzazione delle sale da gioco, avendo cura di escludere dal computo tutte quelle che, per qualsiasi ragione, presentano limitazioni di sorta, ad esempio in ragione delle destinazioni d’uso delle aree o per altri vincoli o limitazioni di carattere urbanistico o di altro genere.”
A stabilirlo i giudici del Consiglio di Stato, con un'ordinanza che risponde all'appello presentato da un gestore di sale Vlt contro il Comune di Cesenatico (Fc) e la Regione Emilia Romagna per la riforma della sentenza del Tar che nel 2022 ha confermato la validità delle normative vigenti per il contrasto al gioco patologico e l'applicazione del distanziometro regionale, che ha portato l'amministrazione comunale a disporre la chiusura degli esercizi situati nelle vicinanze di “luoghi sensibili”.
Secondo il Consiglio di Stato “il verificatore, tenuto conto delle prospettazioni delle parti e dei documenti versati in atti, provvederà altresì ad accertare la distanza tra l’accesso del luogo sensibile” indicato e una delle sala giochi del ricorrente, “in applicazione dei criteri normativi previsti per la misurazione delle distanze delle sale giochi dai luoghi c.d. sensibili, in particolare quelli indicati all’art. 190 del codice della strada, avendo cura di soffermarsi sulla individuazione dei due punti di accesso da assumere a riferimento per la misurazione della distanza”.
Per lo svolgimento della verificazione è stato nominato un professore del Politecnico di Milano che “procederà ai predetti accertamenti, nel contraddittorio tra le parti, provvedendo al deposito dell’elaborato peritale nel termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Al fine dello svolgimento dell’incarico il verificatore è autorizzato ad esaminare ed acquisire copia di tutti gli atti di causa e dei documenti ritenuti utili custoditi presso il Comune di Cesenatico e la Regione Emilia Romagna”.
La decisione di merito è stata rinviata alla pubblica udienza che sarà fissata dal presidente titolare della sezione successivamente al deposito della verificazione.
Ma c'è un'altra ordinanza emessa dal Consiglio di Stato in materia di verificazione dell'effetto espulsivo delle normative sul gioco: riguarda il Comune di Ravenna e il ricorso proposto dal titolare di un'impresa individuale per la riforma di un'ordinanza cautelare del Tar Emilia Romagna.
In questo caso i giudici di Palazzo Spada hanno deciso di sospenderla “nelle more della definizione del merito del giudizio (in cui dovranno essere approfondite, come anticipato dallo stesso Tar nell’ordinanza impugnata, le 'ulteriori doglianze in ordine alla idoneità oggettiva delle altre aree teoricamente disponibili nel territorio comunale', anche alla luce del prospettato effetto espulsivo)” tenuto conto “del complessivo bilanciamento degli interessi sottesi alla vicenda amministrativa in esame”.
Quindi, viene sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato in primo grado.