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CdS: 'Gioco a Bolzano, strutture socio sanitarie psichiatriche rientrano fra i luoghi sensibili'

29 gennaio 2024 - 15:49

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso di un concessionario, nega l'effetto espulsivo della legge provinciale di Bolzano sul gioco e boccia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue.

Scritto da Fm
 Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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“Occorre anche considerare che i luoghi sensibili rilevanti nella fattispecie in esame, come evidenziato dall’Amministrazione provinciale nella propria memoria costitutiva, sono gestiti dalla Comunità comprensoriale Salto-Sciliar, struttura pubblica, ed hanno finalità pubbliche essendo strutture socio sanitarie psichiatriche destinate a persone in situazione di handicap o disagio fisico. Ne consegue che tali luoghi siano da reputare come 'sensibili' ai sensi dell’art. 5-bis della L.P. n. 13 del 1992”.

 

Lo rilevano i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui respingono l'appello di un concessionario di Stato contro la Provincia autonoma e il Comune di Bolzano per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che ha confermato la revoca dell'autorizzazione alla raccolta di giocate tramite apparecchi.

 

Secondo il Collegio, che si richiama a una precedente sentenza, il Trga “correttamente ha escluso la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue.

Né tali presupposti sono ravvisabili nella presente sede d’appello, in quanto, pur essendo questo Consiglio di Stato giudice di ultima istanza per gli effetti dell’obbligo di rimessione alla Corte europea sancito dall’art. 267, comma 3, Tfue, tale obbligo resta escluso nelle ipotesi in cui la questione sollevata sia materialmente identica ad altra sollevata in relazione ad analoga fattispecie già decisa in via pregiudiziale della Corte, o la giurisprudenza costante della Corte risolva il punto di diritto controverso, indipendentemente dalla natura del procedimento in cui tale giurisprudenza si sia formata (c.d. teoria dell’acte éclairé); ipotesi, quest’ultima, che, alla luce della sopra riportata giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di gioco d’azzardo, ricorre nel caso di specie”.

 

I giudici di Palazzo Spada inoltre negano anche l'effetto espulsivo della normativa provinciale postulato dal concessionario: “Con riferimento all’effetto espulsivo che sostanzialmente deriverebbe dall’applicazione della norma provinciale, occorre ancora una volta richiamare quanto statuito nella sentenza di questa Sezione n. 1618 del 2019, la quale, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio ed analizzando la stessa nel dettaglio, ha escluso che nel Comune di Bolzano la norma produca un effetto c.d. espulsivo delle sale da gioco lecito dall’intero territorio comunale, sia sotto il profilo dell’interdizione assoluta dal singolo territorio comunale, che sotto il profilo dell’abbattimento della raccolte e dei ricavi”.

 

Inoltre, “sull’utilizzabilità della consulenza tecnica d’ufficio disposta in altro giudizio, il Collegio rileva che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

Ad ogni buon conto, occorre altresì evidenziare che la giurisprudenza amministrativa riconosce al giudice amministrativo la facoltà di utilizzare le prove, ammesse e prodotte tra le medesime parti - oppure, come nel caso di specie, anche tra parti diverse - in un altro processo, al fine di accertare i presupposti di fatto rilevanti per la decisione da assumere (cfr., Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2847 del 2012).

Il Comune di Bolzano, peraltro, nella propria memoria difensiva, ha fornito ulteriori elementi utili ad escludere il c.d. effetto espulsivo dal proprio territorio, precisando che, successivamente all’entrata in vigore delle norme parzialmente interdittive, sono state aperte numerose sale giochi (circa una decina).

L’Amministrazione comunale, inoltre, ha specificato che, ove riferita alla superficie insediativa del territorio, l’area disponibile per la collocazione dei giochi in Bolzano, in applicazione della normativa di cui all’art. 5-bis della L.P. n. 13 del 1992, risulta pari al 26,79 percento, tanto che sarebbe stato sostanzialmente accertato, a mezzo della consulenza espletata, che il valore di distanza che determinerebbe l’interdizione assoluta sarebbe di 600 metri, ossia il doppio di quanto previsto dalla norma”.

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