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CdS: 'Giusti limiti orari al gioco di Milano, condotta istruttoria adeguata'

20 febbraio 2024 - 09:56

Il Consiglio di Stato respinge l'appello di due società titolari di sale pubbliche da gioco e conferma il provvedimento del Comune di Milano che limita gli orari di raccolta delle giocate tramite apparecchi.

Scritto da Fm
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“Nel caso in esame, l’adeguatezza dell’istruttoria condotta dal Comune di Milano nell’emanazione del provvedimento impugnato emerge dalla motivazione dello stesso laddove si fa espresso riferimento ai dati dei SerT, ripresi nella relazione della Regione Lombardia, Direzione generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato su 'Il gioco d'azzardo patologico. Analisi delle attività svolte dai Sert nel corso del 2013', da cui si risulta un notevole incremento del numero di pazienti trattati per ludopatia tra gli anni 2010 e 2013, nella specifica area di Milano.”

Tale assunto campeggia nelle sentenze con cui il Consiglio di Stato respinge l'appello di due società titolari di sale pubbliche da gioco per la riforma delle sentenze del Tar Lombardia che hanno confermato la validità del provvedimento emesso nel 2014 dal Comune di Milano per consentire l’attività di raccolta delle giocate tramite apparecchi esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi. 

Secondo i giudici di Palazzo Spada deve ritenersi che: “i) la diffusione del fenomeno ludopatico, lungi dall’essere stata considerata un mero fatto notorio, risulta adeguatamente provata con specifico riferimento all’area di Milano sulla base dei dati richiamati nel provvedimento; ii) il Tar, laddove ha censurato la genericità delle doglianze della ricorrente relative al difetto d’istruttoria, non ha inteso introdurre alcuna inversione dell’onere probatorio, essendosi semplicemente limitato a rilevare che la società non era stata in grado di confutare, come avrebbe dovuto, i dati emersi nel processo che attestavano un rapido aumento della diffusione del fenomeno ludopatico nel contesto territoriale di riferimento”.

 

Inoltre, “risulta priva di rilevanza la circostanza che la Asl non sia stata direttamente coinvolta nel procedimento amministrativo che ha condotto all’emanazione dell’atto impugnato, in quanto: i) nessuna norma prevede la necessaria partecipazione della Asl nei procedimenti volti all’adozione di provvedimenti limitativi dell’attività delle sale da gioco; ii) in ogni caso, i dati tecnici raccolti dalle aziende sanitarie della Lombardia, rilevanti per la comprensione dell’entità del fenomeno ludopatico sul territorio, erano già stati resi pubblici dalla Regione nella citata relazione su 'Il gioco d'azzardo patologico' ed è proprio su tali dati che, come già evidenziato, il provvedimento risulta legittimamente fondato”.

 

 

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