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CdS: 'Legge gioco Trento non contrasta con norme Ue', Cardia: 'Ignorato precedente spagnolo'

31 gennaio 2024 - 17:44

Il Consiglio di Stato boccia ricorso di un'attività di gioco contro il distanziometro provinciale di Trento, l'avvocato Geronimo Cardia ricorda ordinanza di un tribunale spagnolo che ha rimesso un caso analogo alla Corte giustizia Ue.

Scritto da Fm
Nella foto: l'avvocato Geronimo Cardia

Nella foto: l'avvocato Geronimo Cardia

La sentenza del Consiglio di Stato decide di non applicare i principi unionali cari alla Corte di giustizia, facendo salvo il distanziometro di Trento, con ciò discostandosi dal noto precedente del Tribunale spagnolo (caso rivoluzionario esaminato in un articolo pubblicato sulla rivista GiocoNews di gennaio, consultabile a questo link, Ndr), affermando che la normativa del caso citato sarebbe ben più onerosa rispetto a quella italiana, prevedendo divieto di accesso ai minori e divieto di pubblicità. Il tutto senza considerare che in Italia esiste l’uno e l’altro divieto oltre al registro di auto esclusione per alcune tipologie di giochi”.

 

Così l'avvocato Geronimo Cardia commenta la sentenza con cui il Consiglio di Stato respinge l'appello presentato da un'impresa attiva nel settore del gioco lecito, che gestisce a Trento alcune sale Vlt, per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che ha confermato il provvedimento di rimozione degli apparecchi per la vicinanza con una serie di “luoghi sensibili” ai sensi della legge provinciale per il contrasto alla ludopatia.

 

L'impresa ha impugnato tale sentenza, “con appello che contiene tre motivi, nei quali in sintesi sostengono che l’effetto espulsivo si sarebbe comunque verificato, perché anche in base ai risultati della verificazione (disposta a questo scopo in altro identico procedimento, secondo cui il 22,4 percento del territorio urbanizzato rimane disponibile per delocalizzarvi l’attività, Ndr) esercitare la loro attività in Comune di Trento sarebbe nella sostanza impossibile, come sarebbe dimostrato dalla chiusura di un numero considerevole di attività similari ivi esistenti, e quindi ripropongono la questione di costituzionalità della legge; chiedono, comunque, che la verificazione sia ripetuta sulla base di criteri ritenuti più realistici.Contestualmente, hanno chiesto la sospensione cautelare della sentenza, allegando che dalla chiusura della sala, che conseguirebbe alla rimozione degli apparecchi, deriverebbe loro grave e irreparabile danno”.

 

Per avvalorare la propria tesi, la difesa dell'attività di gioco, rappresentata da Geronimo Cardia, ha richiamato un'ordinanza del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana e ne ha illustrato il contenuto, insistendo perché il Consiglio di Stato sollevasse la questione di legittimità costituzionale della normativa trentina alla Corte costituzionale, proprio come fatto dal giudice spagnolo.

 

A tal proposito Cardia sottolinea: “Peraltro il precedente spagnolo mette anche in evidenza un principio di discriminazione su divieti applicati a determinate tipologie di giochi e non ad altri.
Sì è persa un’altra occasione dunque per superare il corto circuito istituzionale del contrasto tra normativa nazionale e normativa dei territori.
Ora nella provincia di Trento si procederà quindi con le chiusure, con la perdita di gettito erariale, di presidio di legalità di livelli occupazionali e soprattutto di tutela dell’utente.
Mentre il riordino dell’online è partito non resta che vedere se e quando quello del territorio consentirà di procedere con il superamento della questione territoriale che blocca tutto, gare incluse”.

 

Per il Consiglio di Stato “l’appello è infondato in tutti i tre motivi di cui esso consta e va quindi respinto, dato che il Collegio non ritiene di discostarsi da quanto affermato nella propria precedente giurisprudenza in argomento”.

Il distanziometro, evidenziano i giudici, “è istituto presente nel nostro ordinamento, attraverso le varie leggi regionali che lo prevedono, da ormai più di un decennio. La giurisprudenza ha considerato poi legittimo il distanziometro nel momento in cui la distanza minima da rispettare sia fissata in un valore non eccessivo, compreso fra i 300 e i 500 metri di cui si tratta, con la conseguenza di lasciare disponibile per esercitare l’attività in esame una percentuale anche modesta, ma comunque esistente, del territorio comunale.

Il Collegio ribadisce poi che questa conclusione, per cui il distanziometro non ha di per sé effetto espulsivo, risulta ancora più condivisibile alla luce della recente sentenza di questo Consiglio, secondo la quale una sala gioco o scommesse legittimamente aperta non può essere costretta a delocalizzare o a chiudere per effetto della successiva apertura di un’attività sensibile a distanza inferiore a quella prescritta.

La parte appellante non ha ritenuto di richiedere al Collegio che sulla questione sia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; ha però ritenuto di utilizzare il possibile contrasto con le norme europee delle norme in esame come ulteriore argomento per sostenerne l’illegittimità costituzionale.

Ciò posto, la giurisprudenza sopra citata, per tutte appunto Cds 2422/2023 e 1618/2019, non ha ritenuto di promuovere sul punto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea e, quindi, ha ritenuto che le norme sul distanziometro non contrastino, in generale, con il diritto dell’Unione”.

 

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